Tfr, la scuola resta fuori.

di Franco Bastianini da Italia Oggi del 9/1/2007

 

Le norme che disciplinano l'utilizzo e la destinazione del trattamento di fine rapporto (tfr) maturando, contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, non si applicano, per espressa volontà del legislatore, ai dipendenti pubblici ivi compreso il personale della scuola.

Per questo personale continuano pertanto a rimanere in vigore sia le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto che di fine servizio, quest'ultimo meglio conosciuto come indennità di buonuscita.

 

Personale scolastico in regime di Tfr

I docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in regime di trattamento di fine rapporto non dovranno, pertanto, entro il prossimo 30 giugno, prendere nessuna decisione sulla destinazione del proprio maturando trattamento di fine rapporto, come viceversa saranno tenuti a fare i lavoratori del settore privato. Non è tuttavia da escludere che ciò non possa avvenire in un prossimo futuro tenuto conto che si tratta di personale che, ai fini pensionistici, è in regime di sistema di calcolo contributivo. Un sistema che se non sarà supportato da una pensione complementare potrà garantire un trattamento pensionistico appena modesto. Sono in regime di trattamento di fine rapporto i docenti e il personale non docente assunti con contratto a tempo determinato in corso alla data del 30 maggio 2000 e successivamente alla predetta data, ovvero assunto in servizio per la prima volta con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.

 

Personale scolastico in regime di trattamento di TFS

Le prospettive sono invece diverse e certamente più favorevoli al personale che è in regime di trattamento di fine servizio. A questo personale difficilmente potrà essere imposto la trasformazione del regime in godimento con quello del tfr. Una trasformazione che comporterebbe l'automatica adesione ad un fondo pensione complementare con la conseguente rinuncia a percepire, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento di fine rapporto della stessa entità che gli garantirebbe l'indennità di buonuscita. Un sistema che nella maggior parte dei casi assicurerà loro un trattamento pensionistico decoroso.