I docenti e i non docenti che rientreranno in servizio
per effetto della soppressione dell'Irre e dell'Invalsi.

Il ritorno degli ex dell'Invalsi.

di Antimo Di Geronimo da Italia Oggi del 23/1/2007


I docenti e i non docenti che rientreranno in servizio per effetto della soppressione dell'Irre e dell'Invalsi potranno usufruire delle stesse agevolazioni previste per gli altri lavoratori collocati fuori ruolo restituiti al ruolo di provenienza. A patto che presentino subito la domanda di trasferimento. È questo l'orientamento del ministero della pubblica istruzione, che sta predisponendo una nota di chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti. Il provvedimento sarà emanato nei prossimi giorni, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Le agevolazioni consistono nella possibilità di ottenere l'assegnazione della sede con precedenza assoluta rispetto alle operazioni di mobilità a domanda. Operazioni che saranno effettuate solo dopo avere dato una nuova sistemazione ai docenti e i non docenti, attualmente in servizio in questi istituti, che presenteranno le relative istanze.

Un ulteriore chiarimento sarà destinato alla determinazione dei termini aggiornati per il diritto di accesso alla mobilità da parte dei neoimmessi in ruolo.


A questo proposito, l'amministrazione centrale avrebbe intenzione di fissare al 1° settembre 2004, la decorrenza giuridica della nomina che dà titolo a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale. E al 1° settembre 2005 il termine della decorrenza giuridica minima per avere titolo a presentare la domanda di mobilità provinciale. La precisazione è necessaria perché le parti, all'atto della stipula del nuovo accordo, nel confermare la vigenza del contratto dello scorso anno, non avevano indicato le nuove decorrenze ai fini del diritto di accesso alle operazioni di mobilità. In più, sarà chiarito che il punteggio aggiuntivo previsto per i corsi di perfezionamento sarà attribuito anche ai soggetti in possesso di attestati di formazione rilasciati al termine di corsi di aggiornamento professionale dalle università. Sarà chiarito, inoltre, che la precedenza per l'assistenza ai figli disabili vale anche se l'handicap non è permanente, ma solo se il figlio ha un'età inferiore a tre anni