I docenti e i non docenti che rientreranno in
servizio
per effetto della soppressione dell'Irre e dell'Invalsi.
Il ritorno degli ex dell'Invalsi.
di Antimo Di Geronimo da Italia Oggi del
23/1/2007
I docenti e i non docenti che rientreranno in servizio per effetto
della soppressione dell'Irre e dell'Invalsi potranno usufruire delle
stesse agevolazioni previste per gli altri lavoratori collocati fuori
ruolo restituiti al ruolo di provenienza. A patto che presentino
subito la domanda di trasferimento. È questo l'orientamento del
ministero della pubblica istruzione, che sta predisponendo una nota di
chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti. Il provvedimento
sarà emanato nei prossimi giorni, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto. Le agevolazioni consistono nella possibilità
di ottenere l'assegnazione della sede con precedenza assoluta rispetto
alle operazioni di mobilità a domanda. Operazioni che saranno
effettuate solo dopo avere dato una nuova sistemazione ai docenti e i
non docenti, attualmente in servizio in questi istituti, che
presenteranno le relative istanze.
Un ulteriore chiarimento sarà destinato alla
determinazione dei termini aggiornati per il diritto di accesso alla
mobilità da parte dei neoimmessi in ruolo.
A questo proposito, l'amministrazione centrale avrebbe intenzione di
fissare al 1° settembre 2004, la decorrenza giuridica della nomina che
dà titolo a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale.
E al 1° settembre 2005 il termine della decorrenza giuridica minima
per avere titolo a presentare la domanda di mobilità provinciale. La
precisazione è necessaria perché le parti, all'atto della stipula del
nuovo accordo, nel confermare la vigenza del contratto dello scorso
anno, non avevano indicato le nuove decorrenze ai fini del diritto di
accesso alle operazioni di mobilità. In più, sarà chiarito che il
punteggio aggiuntivo previsto per i corsi di perfezionamento sarà
attribuito anche ai soggetti in possesso di attestati di formazione
rilasciati al termine di corsi di aggiornamento professionale dalle
università. Sarà chiarito, inoltre, che la precedenza per l'assistenza
ai figli disabili vale anche se l'handicap non è permanente, ma solo
se il figlio ha un'età inferiore a tre anni