Consiglio di Stato:
non si può rifrequentare
un corso di studi già superato.

Il parere espresso a seguito di un quesito posto dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla possibilità degli allievi di "reiterare la frequenza di un corso di studi di pari livello". Secondo l'organo costituzionale dello Stato lo studente che quindi aspira "ad un ulteriore titolo non può farlo attraverso la frequenza di un altro corso ordinario". Le scuole ne dovranno tener conto già a partire dalle prossime iscrizioni all'a.s. 2007/2008.

di Alessandro Giuliani La Tecnica della Scuola del 18/1/2007.

 

Secondo il Consiglio di Stato non è possibile iscriversi ad un corso di studi dopo averne terminato positivamente uno di pari livello: e non si possono fare eccezioni o deroghe, nemmeno per gli studenti diversamente abili. L'autorevole parere è giunto a seguito di un quesito posto dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla possibilità degli allievi di "reiterare la frequenza di un corso di studi di pari livello".

Il Consiglio di Stato ha esaminato tutta la normativa in vigore sull'obbligo scolastico: in particolare ha accertato che lo Stato assicura a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età: da ciò "sembra emergere - si legge nel parere espresso - che l’obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del primo titolo". Secondo l'organo costituzionale dello Stato lo studente che quindi aspira "ad un ulteriore titolo non può farlo attraverso la frequenza di un altro corso ordinario".

In pratica, un alunno che ha conseguito la licenza media è obbligato ad iscriversi ad una scuola media superiore e non può tornare a frequentare la scuola media inferiore: secondo il Consiglio non può essere motivo di permanenza nel medesimo ciclo di studi terminato, il fatto che il ragazzo possa avere problemi di socializzazione o di inserimento. "La conferma di una volontà del legislatore in tal senso - continua il giudice del Consiglio che ha emesso il parere - si evince dall’art. 192, comma 4, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297 che prevede la frequenza di una stessa classe soltanto per due anni, che possono diventare tre solo in casi eccezionali o, per alunni handicappati, sentito gli specialisti previsti all’art. 316. Si ritiene - conclude il Consiglio di Stato - di poter escludere la possibilità di reiterazione volontaria di un ciclo formativo di pari livello di quello già frequentato con successo, che realizza congiuntamente i diritti di cittadini e gli obblighi dello Stato".

A questo punto, chiunque volesse acquisire un ulteriore diploma di maturità lo potrà, comunque, sempre fare presentandosi direttamente alla commissione di maturità come privatista oppure frequentando un corso riservato agli studenti adulti. Nei giorni scorsi il parere del Consiglio di Stato è stato studiato dai dirigenti di Viale Trastevere che, attraverso una circolare del direttore generale Mario Dutto, hanno invitato tutti i dirigenti delle scuole italiane a favorirne la conoscenza e l'applicazione in vista delle imminenti iscrizioni al prossimo anno scolastico da completare entro il prossimo 27 gennaio.