Il caso del bidello arrestato per violenza sessuale: una "mostruosità" contrattuale.

Il caso del bidello del Palermitano mette in evidenza una mostruosità normativa: per il personale ATA non esiste più la sospensione cautelare se non a seguito di arresto o rinvio a giudizio. E così bidelli sospettati di spaccio di droga o di reati sessuali restano in servizio fino a quando non ci pensa l'autorità giudiziaria.

di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola del 5/1/2007.

 

Sta facendo scalpore la notizia dell’arresto di un bidello del Palermitano accusato di violenza sessuale nei confronti di almeno 7 bambine che frequentavano la scuola dell’infanzia in cui il bidello era in servizio.

Alcuni aspetti della vicenda sono alquanto inquietanti soprattutto se messi a confronto con le ultime dichiarazioni del Ministro in materia di responsabilità disciplinare e penale del personale della scuola.

Secondo i primi resoconti giornalistici il bidello sarebbe stato arrestato nella mattinata del 5 gennaio al termine di una serie di indagini iniziate due mesi fa a seguito delle denunce presentate da alcuni genitori della scuola.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dal dirigente scolastico ai TG nazionali, il bidello sarebbe stato invitato già da tempo a rimanere a casa ("in congedo", ha precisato lo stesso dirigente).

Alcuni interrogativi sono d’obbligo, anche se è indispensabile sottolineare che fino a condanna definitiva il bidello va considerato innocente e non basta certamente l’arresto per farne un "mostro".

Ma se l’indagine era stata avviata due mesi addietro c’è da credere che l’Amministrazione scolastica ne fosse in qualche modo al corrente (per quale motivo altrimenti il dirigente avrebbe dovuto "suggerire" al bidello di starsene a casa?)

Il fatto è che, se il caso avesse riguardato un docente, l’Amministrazione scolastica ben avrebbe potuto disporre una sospensione cautelare dal servizio e la contestuale apertura di un procedimento disciplinare.

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al contrario, le regole sono quelle dell’articolo 94 del Contratto nazionale in vigore sottoscritto nel luglio del 2003, il cui primo comma è assai eloquente: "Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà".

Per amore di verità va detto che questa norma venne fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali firmatarie che la rivendicarono come una conquista rispetto alla regola precedente contenuta nel Contratto del 1995 che prevedeva la possibilità di adottare il provvedimento di sospensione cautelare anche solo in concomitanza di procedimenti disciplinari legati a fatti di particolare gravità.

La recente circolare del Ministro in materia di responsabilità del personale della scuola rischia quindi di avere lo stessa efficacia delle "grida" di manzoniana memoria se non sarà accompagnata fin da subito provvedimenti seri che - pur tutelando il personale della scuola - garantiscano gli utenti e soprattutto i bambini.

E non c’è alcun dubbio che nel caso di ipotesi di reato di natura sessuale, non bisognerebbe dover aspettare un arresto o un rinvio a giudizio per sospendere dal servizio il bidello "sospettato". E, soprattutto, una regola di questo genere non dovrebbe essere sottoposta a contrattazione con le parti sociali ma dovrebbe essere una decisione autonoma del Governo: la tutela dei minori, insomma, non può essere lasciata alla trattativa fra Aran e Sindacati.