Scuole islamiche/2. da Tuttoscuola, 13 gennaio 2007
Il ministro Amato ha precisato che "sul personale impegnato in queste scuole va esercitato un qualche controllo dello Stato, naturalmente nei limiti consentiti dalla Costituzione, dalla libertà di istituzione di scuole private sul nostro territorio", e ha accennato al rispetto degli "standard qualitativi che qualunque scuola privata in Italia deve rispettare per poter impartire degli insegnamenti a dei bambini". In proposito osserviamo che, sempre che si tratti di "scuole", i controlli sono già previsti, e in misura consistente. La legge 3 febbraio 2006 n. 27, di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, dedica un articolo (1-bis) alle scuole non statali, e a proposito di quelle "non paritarie" definisce una serie di condizioni per il loro funzionamento. Tra queste l’adozione di un progetto educativo "conforme ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano", la disponibilità di "locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza", "l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola".
Presso gli Uffici scolastici regionali, che
hanno compiti di vigilanza, sono istituiti appositi albi che includono
solo le scuole non paritarie che assicurano il rispetto e il
mantenimento nel tempo di queste condizioni. La norma è chiara: "Le
sedi e le attività d’insegnamento che non presentino le condizioni di
cui al comma 4 (quelle sopra indicate, ndr) non possono assumere la
denominazione di scuola". |