Il tribunale riconosce la stabilità lavorativa solo per le sostituzioni annuali.

Disoccupati pur se supplenti.

La riserva dei posti in gara scatta comunque

 da Italia Oggi del 9/1/2007

 

Lo stato di disoccupazione necessario per usufruire in un pubblico concorso della riserva di posti non viene meno per effetto del conferimento di supplenze temporanee nell'arco dell'anno scolastico.

Lo ha sancito il Tar per il Veneto, con la sentenza n. 4120/2006. Nel caso in oggetto, un'insegnante nel 2003 era stata riconosciuta invalida civile al 60% ed era stata iscritta una prima volta, dal 1° settembre 2004, nell'elenco provinciale degli invalidi civili per la provincia di Treviso, aspiranti, ex legge n. 68/99, al collocamento obbligatorio. Ne fu cancellata in data ignota e vi era stata, poi, nuovamente iscritta dal 25 luglio 2005. In seguito, il dirigente del Centro servizi amministrativi di Treviso aveva approvato le graduatorie permanenti aggiornate per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005-2007, e nella graduatoria degli insegnanti per la scuola materna era stata inclusa anche l'insegnante sopra citata, ma senza riconoscerle il titolo alla riserva del posto quale invalida civile dato che la stessa, al momento della presentazione della domanda di aggiornamento, risultava assunta a termine presso una scuola materna. L'insegnante aveva, allora, impugnato la graduatoria lamentando un comportamento illegittimo nei suoi confronti, disabile e iscritta nelle apposite graduatorie di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto il ricorso. I giudici amministrativi, infatti, riconoscono in modo pacifico che per poter beneficiare della riserva il lavoratore deve essere disoccupato quando domanda di partecipare a un concorso per essere assunto da una pubblica amministrazione, ovvero quando chiede, come in questo caso, l'aggiornamento della posizione già acquisita in graduatoria. Poi, però, si precisa che lo stato di disoccupazione necessario per fruire di questa riserva non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee nell'arco dell'anno scolastico, mentre è idonea a far venir meno questa condizione soltanto la supplenza annuale caratterizzata da tendenziale stabilità o quanto meno da relativa continuità. Sarà l'amministrazione scolastica a dover valutare, caso per caso, se il rapporto di lavoro del supplente, in relazione alle sue varie tipologie e articolazioni, possa considerarsi dotato di tendenziale stabilità. Nel caso in oggetto, il rapporto in corso nel momento in cui la ricorrente aveva presentato la sua domanda di aggiornamento era di durata inferiore a un anno. L'amministrazione, dunque, quando aveva stabilito di non attribuire all'interessata il titolo di riserva, avrebbe dovuto giustificare, con adeguata motivazione, ´la tendenziale stabilità del rapporto' che aveva riscontrato analizzando il contratto di lavoro. Poiché, invece, non l'ha fatto, la graduatoria, per la parte in cui nega alla ricorrente di aver titolo alla riserva, va annullata. L'instabilità del lavoro, in questo caso, si presume.


PRECARI A LAVORO FINO A 70 ANNI

Con la sentenza n. 12541/2006 i giudici amministrativi del Tar del Lazio hanno accolto il ricorso di una docente precaria di Latina che non era stata inclusa in graduatoria d'istituto per le supplenze, affermando il principio che il collocamento a riposo d'ufficio al 65° anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo. La fattispecie deve ritenersi disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160, che prevede il collocamento all'età di anni 70.