La Cassazione con una sentenza destinata a far
discutere boccia il ricorso dei genitori
Il ragazzo si era rotto un braccio in una partita disputata durante
l'ora di ginnastica
"Giocare a calcio non è pericoloso"
Negato rimborso ad alunno infortunato.
la Repubblica
del
22/1/2007
ROMA
- La scuola è responsabile di un infortunio di un suo alunno solo se
quest'ultimo al momento dell'incidente era impegnato in un'attività
pericolosa. In caso contrario, compresa una banale partita di calcio,
l'istituto non è tenuto ad alcun tipo di risarcimento. E' quanto ha
stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza destinata a creare
un importante precedente.
Pronunciandosi sul ricorso presentato dai genitori di un ragazzo
all'epoca dei fatti minorenne, i giudici della Corte Suprema hanno
dato ragione ai loro colleghi della Corte d'appello di Roma che
avevano respinto la richiesta di condanna al risarcimento danni nei
confronti della scuola frequentata dal figlio.
Gli avvocati del giovane, che si era fratturato un braccio durante un
incontro di calcio svoltosi nel corso di una lezione di ginnastica,
avevano evidenziato che "il gioco del calcio non fa parte dei
programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica
agli studenti di scuola media", nonché che "detto sport è
particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia
sotto il profilo fisico".
Argomentazioni che la Terza sezione civile della Cassazione, con la
sentenza n.1197, ha però bocciato, così come avevano fatto i giudici
di secondo grado. Il calcio, fanno infatti notare i magistrati, è una
disciplina "normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come
attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a
un determinato esercizio fisico". Non si tratta quindi di "una
'attività pericolosa' a norma dell'articolo 2050 del codice civile".
La sentenza impugnata, scrivono ancora i giudici di piazza Cavour,
"non solo ha escluso che vi fosse, nel caso concreto, una qualsiasi
condotta colposa dell'insegnante di educazione fisica, presente
durante il gioco e nella impossibilità, date le caratteristiche in cui
si è verificato l'incidente, di evitarlo, ma ha accertato altresì che
l'infortunio è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a
un suo (del minore) errore nel controllare il possesso del pallone".
La responsabilità del docente e della scuola, come già rilevato dai
giudici d'appello, "non appare ravvisabile nella specie - conclude la
sentenza - atteso che la vigilanza era stata esercitata dall'istituto
nella misura dovuta e l'incidente subito dal minore deve essere
ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la
sua repentinità e fatalità".