La Cassazione con una sentenza destinata a far discutere boccia il ricorso dei genitori
Il ragazzo si era rotto un braccio in una partita disputata durante l'ora di ginnastica

"Giocare a calcio non è pericoloso"
Negato rimborso ad alunno infortunato.

 la Repubblica del 22/1/2007

 

ROMA - La scuola è responsabile di un infortunio di un suo alunno solo se quest'ultimo al momento dell'incidente era impegnato in un'attività pericolosa. In caso contrario, compresa una banale partita di calcio, l'istituto non è tenuto ad alcun tipo di risarcimento. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza destinata a creare un importante precedente.

Pronunciandosi sul ricorso presentato dai genitori di un ragazzo all'epoca dei fatti minorenne, i giudici della Corte Suprema hanno dato ragione ai loro colleghi della Corte d'appello di Roma che avevano respinto la richiesta di condanna al risarcimento danni nei confronti della scuola frequentata dal figlio.

Gli avvocati del giovane, che si era fratturato un braccio durante un incontro di calcio svoltosi nel corso di una lezione di ginnastica, avevano evidenziato che "il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media", nonché che "detto sport è particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia sotto il profilo fisico".

Argomentazioni che la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n.1197, ha però bocciato, così come avevano fatto i giudici di secondo grado. Il calcio, fanno infatti notare i magistrati, è una disciplina "normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico". Non si tratta quindi di "una 'attività pericolosa' a norma dell'articolo 2050 del codice civile".

La sentenza impugnata, scrivono ancora i giudici di piazza Cavour, "non solo ha escluso che vi fosse, nel caso concreto, una qualsiasi condotta colposa dell'insegnante di educazione fisica, presente durante il gioco e nella impossibilità, date le caratteristiche in cui si è verificato l'incidente, di evitarlo, ma ha accertato altresì che l'infortunio è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo (del minore) errore nel controllare il possesso del pallone".

La responsabilità del docente e della scuola, come già rilevato dai giudici d'appello, "non appare ravvisabile nella specie - conclude la sentenza - atteso che la vigilanza era stata esercitata dall'istituto nella misura dovuta e l'incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentinità e fatalità".