La Consulta ha accolto le tesi del Tar di Catania,
Scuola, è incostituzionale
Vincono i docenti precari assistiti dal legale Fabio
Rossi, da vincenzobrancatisano.it, 26/1/2007
Docenti precari, il doppio punteggio di montagna, come il sito www.vincenzobrancatisano.it ha sempre sostenuto, è incostituzionale. Sconfitto il legislatore sconcertante del 2004 e quello poco coraggioso di fine 2006. Con una importante sentenza depositata stamattina, la Corte Costituzionale, relatore Sabino Cassese, ha dato ragione al Tar di Catania. Il contestatissimo meccanismo, introdotto dalla legge 143 del 2004, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 11/07 pronunciata il 10 gennaio scorso. Il doppio punteggio è stato invece dichiarato valido per i soli insegnanti delle pochissime sezioni delle scuole elementari pluriclasse, poiché la Corte ha ritenuto ancora efficace la ratio della vecchia legge n. 90 del 1957. Ma neppure in questo caso varrà l’appena bocciato criterio altimetrico (600 metri sul livello del mare) poiché si dovranno applicare i complicati criteri reddituali previsti dalla legge del 1957, ciò che fa ritenere che quasi nessuno si salverà dalla mannaia della Corte. Sono state ritenute invece non fondate le questioni, a questo punto ininfluenti, riguardanti: a) il valore da attribuire ai titoli, b) la scelta di disciplinare con legge la valutazione dei medesimi; c) la retroattività della legge 143 per l’anno 2003-2004. Rimane salvo tuttavia il doppio punteggio per il servizio svolto in carcere e nelle piccole isole, anch’esso previsto dalla legge 143 e anch’esso ritenuto da tutti come destituito di fondamento. La decisione, che investe in pieno le graduatorie di tutta Italia comprese le posizioni di quanti hanno intanto conseguito il ruolo grazie al bonus ritenuto ora illegittimo, vicenda che il sito www.vincenzobrancatisano.it segue fin dal suo concepimento, aveva subìto un’accelerazione un anno fa. Con un’ordinanza del 10 gennaio 2006, il Tar di Catania, su azione dell’avvocato catanese Fabio Rossi, che difendeva alcuni docenti inseriti nella terza fascia delle “graduatorie permanenti” che si ritenevano lesi dei diritti, aveva mandato gli atti processuali alla Consulta perché si esprimesse sulla questione di legittimità del superpunteggio, ritenuta “non manifestamente infondata”. E la Consulta, che ha esaminato la questione il 7 novembre 2007, ha ora dichiarato che il bonus non è in linea con i principi costituzionali dell’uguaglianza (art. 3, Cost.) e del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97), atteso che il maggior punteggio attribuito a chi insegna sopra i 600 metri sul livello del mare – era questo il singolare criterio fissato della legge 143 con un’operazione bipartisan – “prescinde totalmente dall'esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti”. Dopo le tante proteste dei docenti precari che s’erano visti sorpassare dai colleghi, il governo Prodi aveva di recente abolito il meccanismo con l’art. 66 della Legge finanziaria. Ma con poco coraggio, visto che ha fatto slittare gli effetti dell’abolizione al 1 settembre 2007 allo scopo di non intaccare i diritti acquisiti di chi ha raddoppiato i punti, in linea con quanto preteso dai sindacati. I quali, secondo i più critici, non hanno però battagliato come avrebbero dovuto contro il superpunteggio, in questi anni, tanto è vero che si è dovuta attendere l’azione individuale dei docenti perché fosse fatta giustizia. Peraltro, e questa è la beffa, chi non ha fatto causa, perché magari non motivato in tal senso dai sindacati, non potrà ora giovarsi della sentenza. “Il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico – sancisce definitivamente la Consulta – contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.”. E ancora: “Questa Corte – si legge nella sentenza – ha già ritenuto (con le sentenze n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989, prodotte in giudizio da Rossi, ndr.) inidoneo il solo criterio altimetrico, definito come ‘casuale’, per l'attribuzione di benefici”. Anche nel caso in esame, prosegue la Consulta, “tale criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio”. Secondo il Tar etneo, che aveva pure contestato la retroattività del meccansimo premiale assieme al Tar di Campobasso la cui ordinanza – relativa a questioni ulteriori – è stata unita nel procedimento a quella siciliana, esso “è stato accordato in maniera indiscriminata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; è stato generalizzato, essendo collegato solo all'inclusione del comune nell'elenco di cui alla legge n. 991 del 1952 e al dato altimetrico; è stato disancorato dall'accertamento dell'esistenza di un oggettivo stato di disagio”. Il tutto, “contrariamente alla disciplina prevista dalla legge n. 90 del 1957, la quale, per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, àncora il diritto ad una ‘speciale valutazione’ al tipo di scuola, nonché a condizioni lavorative oggettivamente disagiate e di carattere eccezionale (scuola elementare pluriclasse, con uno o due insegnanti, accertato stato di concreto disagio). Secondo il Tar, ricorda la Corte, “con il prescindere da qualsiasi concreta valutazione circa l'effettiva gravosità dell'impegno, sarebbe stato introdotto un meccanismo differenziato di valutazione di un’attività sostanzialmente identica (non vedendosi quale possa essere il disagio dell'insegnamento in sedi oltre i seicento metri, in epoca di viabilità capillare, con motorizzazione di massa e mezzi di trasporto pubblico diffusi, e locali scolastici riscaldati), così discriminando i docenti che non hanno insegnato in sedi sopra i seicento metri, nei comuni classificati di montagna”. La Corte ha così dato ragione al Tar siciliano che aveva messo in evidenza come “l’attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna integri un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche, in violazione dell'art. 3 Cost”. E veniamo ai maestri delle pochissime sezioni pluriclasse. La Corte sancisce che nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (legge n. 90), consolidata nel tempo “secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse”. E ora che succede? “La sentenza – commenta soddisfatto l’avvocato Rossi, che stamane ha appreso da noi l’esito giudiaziario mentre era in Tribunale a Catania – ha effetto sull’intero territorio nazionale e comporta la necessità da parte dell’amminitrazione di reintegrare i docenti in questi anni penalizzati nelle loro originarie posizioni e nei loro diritti violati”. Qualcuno rischia il ruolo? “Solo chi ha già proposto un contenzioso potrà senz’altro ottenere la revoca delle immissioni in ruolo già attribuite ai colleghi e la reintegrazione per sé nel ruolo”. E per le supplenze perse? “Per chi ha perso le supplenze sarà necessario che le amministrazioni valutino caso per caso se taluno dei docenti ha risentito un danno sia sotto il profilo del punteggio sia sotto l’aspetto economico. In questo caso senz’altro la via è più agevole. Chi non ha intrapreso un ricorso potrà ora sottoporre la propria posizione a un legale per giocarsi qualche chanche”. Ma i sindacati, per evitare questo, non avrebbero dovuto invitare tutti a far causa? “Mi limito a sottolineare che la battaglia contro l’illogico doppio punteggio è stata condotta dal sottoscritto grazie all’impegno e alla perseveranza di un gruppo di docenti ma senza alcun appoggio o sostegno di sindacati. Il merito di questo esito non va di certo al difensore degli interessati, che ha cercato di evidenziare l’illogicità delle disposizioni contestate, bensì alla sensibilità del Tar di Catania e della Corte che con serietà e scrupolo sono andati a fondo a una questione importante per molti docenti”. Che succederà a Enna e Catania coinvolti nel processo davanti a Tar e Consulta? “Si trovano in condizione di vantaggio perché il lavoro di ripulitura delle graduatorie si trova in buona parte del tutto già svolto”. (vincenzo brancatisano)
[Gli articoli di Vincenzo Brancatisano relativi alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il doppio punteggio di montagna sono consultabili sulla Gazzetta di Modena e sul Quotidiano di Sicilia del 27 gennaio 2007] [Il contenuto delle pagine di questo sito è tutelato ai sensi degli artt. 2575 e 2576 cc. e dalla Legislazione sul diritto d'autore. Può essere riprodotto su qualsiasi supporto o rivista purché siano esplicitati la fonte e l'indirizzo di questo sito, dal quale viene prelevato]
L’approfondimento A fronte delle numerose richieste di approfondimento della questione, il sito www.vincenzobrancatisano.it ribadisce che il doppio punteggio verrà tolto a tutti i docenti (tranne gli insegnanti elementari in pluriclasse nei termini indicati nel nostro articolo) a partire da quello conseguito nell’anno scolastico 2003-2004. Questo vuol dire che in occasione del rinnovo delle prossime Gae (Graduatorie a esaurimento) nessuno potrà spendere i punti in questione. Quanto ai diritti che nel frattempo sono stati acquisiti o violati (ruolo ottenuto o ruolo perso, supplenze ottenute o perse) grazie o, rispettivamente, a causa del doppio punteggio, il docente potrebbe perdere il ruolo solo se il danneggiato (se c'è) ha in piedi una causa: altrimenti perché mai l’avrebbe iniziata? Se invece non ha fatto causa (ricorso), perché mal consigliato, potrebbe (potrebbe) tentare lo stesso di iniziarla ora. Quanto alle supplenze perse, perché conferite a chi ha usufruito del doppio punteggio, il danneggiato fa i conti con un danno enormemente inferiore rispetto a chi ha perso il ruolo, specie nei casi in cui egli non riesca a dimostrare di non aver proprio potuto lavorare (danno economico) e di non avere potuto acquisire punti di servizio (danno giuridico). In questo caso, il ricorso potrebbe essere bocciato dal giudice per mancanza, appunto, di danno dimostrabile. Molti ora si sentono traditi da una sentenza emessa da uno degli organi supremi di uno Stato di Diritto che toglie quanto un altro organo (il legislatore) aveva promesso di dare sulla base di una normativa che però tutti sapevano benissimo fosse stata impugnata in tutte le sedi. Chi ha confidato nella giustezza e nella costituzionalità di quella normativa, impugnata, male ha fatto ad avventurarsi in “scommesse” che come tali possono essere vinte o perse. L’avere scelto una sede di montagna invece che un’altra più comoda ha comportato sacrifici enormi per tanti docenti precari, sbeffeggiati ancora una volta da un potere politico che avrebbe meritato di essere contestato subito, fin dalla primavera del 2004 – senza se e senza ma – quando l’insano concepimento legislativo stava per tradursi in una tragedia, come poi è avvenuto a maggio-giugno 2004. Invece, il giorno successivo all’emanazione della norma con il doppio punteggio, una moltitudine di docenti precari che avevano lavorato negli anni precedenti in sedi montane corsero negli uffici dei sindacati per essere assistiti nei conteggi dei punti pregressi. All’epoca infatti si potevano spendere i punti (centinaia) di tutti gli anni precedenti perché la prima versione del decreto prevedeva addirittura la retroattività del doppio punteggio, poi limitata all’anno 2003-2004, grazie a un lucido sebbene parziale intervallo dei rappresentanti del popolo. Lo stesso giorno dell’approvazione della norma, chi scrive fu aggredito presso una sede sindacale per avere fatto presente a un sedicente difensore dei diritti dei precari della scuola che quella “porcata” voluta dalla maggioranza e dall’opposizione (fra non molto saranno disponibili le notizie in merito alle vere responsabilità…) avrebbe dovuto essere rimandata al mittente con il marchio della indegnità, poiché era un’offesa all’intelligenza e alla dignità dei professori precari che avrebbero dovuto reagire con fermezza e che invece preferirono piegarsi pur di ottenere un premio ingiustificato dalla Costituzione e ancor prima dall’intelligenza, ma utile per danneggiare il prossimo, in perfetto stile da sottoproletari. Senza comprendere che siffatti atteggiamenti da sottoproletari aprono le porte a successive prevaricazioni: il tentativo di far fuori le graduatorie permanenti per legge dovrebbe essere un monito. La marcia indietro del potere politico dopo le ferme proteste, una conferma. E mentre a Roma i responsabili se la ridevano per il caos creato, in periferia i precari presenti presso quel sindacato, accorsi là con sportine di funghi secchi da trasformare in fresco superpunteggio, invitavano il sottoscritto a non distoglierli dal banchetto e lo invitavano ad allontanarsi. Se alla fine dell’ubriacatura l’oste presenta oggi un conto indigesto, ciascuno se la deve prendere con chi lo ha consigliato male, anzi malissimo. Non certo con la magistratura. Almeno non in quelle poche occasioni in cui essa fa trionfare la banalità delle cose. (Vincenzo Brancatisano)
Buon andamento della P.a.? Anche questo ha prodotto il doppio punteggio
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