Cresce il fronte dei docenti disobbedienti. E c'è intanto chi viene sanzionato. I prof alla prova copyright. Va pagato alla Siae l'uso on-line di opere d'arte. da Italia Oggi del 20/2/2007
Tra i prof cresce il fronte dei disobbedienti al copyright. È giusto pretendere che i docenti che pubblicano su internet informazioni, per la didattica e senza fine di lucro, paghino senza eccezioni i diritti d'autore e le relative sanzioni in caso di violazione della legge? Dubbio fondato, visto che la giurisprudenza anche internazionale in questo senso non sembra scevra da ambiguità, mentre la decisione della Siae di rivalersi nei confronti di un docente proprietario di un sito web, perché colpevole di aver inserito on-line immagini di opere d'arte protette dal diritto d'autore, provoca la levata di scudi dei docenti internauti. Un coro di proteste che fa il giro dei blog e dei forum sempre più frequentati dai docenti e che la Siae stigmatizza come conseguenza della disinformazione in materia di diritti d'autore. Abbiamo verificato, può essere, ma le rivendicazioni dei docenti non sembrano poi così infondate. Servono ulteriori chiarimenti e già si parla di petizioni e interpellanze parlamentari. Sta di fatto che anche su questa storia il dado sembra essere stato tratto: se dobbiamo giocare un ruolo importante per la società dell'informazione, dicono i docenti, ci riconoscano anche diritti e non solo doveri.
La legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941) contempla un campo d'eccezione per la scuola quando agisce nell'ambito delle attività integrative ed extracurricolari. L'art. 15 comma 2 della legge 633 prevede che le scuole non siano tenute al pagamento dei diritti d'autore quando organizzano, all'interno della propria cerchia, nell'ambito delle finalità istituzionali e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa scolastica, rappresentazioni teatrali e manifestazioni in cui vengano utilizzate opere coperte dal diritto d'autore. Il principio si ritrova anche all'art. 1 di una convenzione siglata tra ministero della pubblica istruzione e Siae nel 2000 in cui, tra l'altro, il concetto si estende fino a comprendere le iniziative supportate da sponsor.
Questo vale però finché non si passa alla realtà
virtuale. Sul web sembrano non esistere eccezioni giuridicamente
rilevanti per l'educazione, ma ciò è vero solo in parte. La legge
Urbani (128/2004) ha esteso il concetto di ´editore' a chiunque
pubblichi qualcosa in rete. Fatto sta che per un sito non profit che
utilizzi, per esempio, una cinquantina di immagini tutelate da
copyright, bisogna versare alla Siae circa un centinaio di euro
l'anno. Per i docenti è troppo anche sul piano del principio. Così da
alcuni giorni ha iniziato a girare una petizione promossa dall'Anitel,
associazione italiana tutor e-learning, per chiedere la dispensa anche
parziale dagli obblighi sul diritto d'autore per gli insegnanti, così
come accade, per esempio, per i giornalisti. Ma c'è comunque da dire
che è la stessa legge 633 a prevedere un'opzione pesante a vantaggio
dei docenti: all'art. 70 leggiamo infatti che sono liberi gli usi
delle opere protette e libera ne è la comunicazione al pubblico se ciò
avviene per fini di insegnamento e non di lucro. L'Europa, dal canto
suo, non aiuta a sciogliere i dubbi: la direttiva Ce n. 48 del 2004
afferma come la tutela del diritto d'autore faccia ampiamente parte
dell'acquis comunitario, ma al contempo ammette come questo non debba
limitare né ostacolare in alcun modo la crescita e la formazione
culturale della società. Tradotto, il diritto alla tutela dell'autore
non subordina la libertà di informazione e nemmeno quella di
insegnamento. |