Le regioni hanno mani libere sui contratti di apprendistato. È questo il principio che si trae dalla sentenza n. 21 della Corte costituzionale, depositata ieri in cancelleria. Sulla formazione parola alle regioni. da Italia Oggi del 3/2/2007
Le regioni hanno mani libere sui contratti di apprendistato. Possono disciplinarne i profili formativi, prevedendo che i tirocini da svolgersi all'esterno dell'azienda siano prevalenti rispetto alla formazione interna. Tutto questo non altera i rapporti tra stato e regioni, previsti dall'art. 117 della Costituzione, che annovera la potestà legislativa in materia di lavoro nell'elenco delle competenze concorrenti. È questo il principio che si trae dalla sentenza n. 21 della Corte costituzionale, depositata ieri in cancelleria.
Con la decisione (redatta dal giudice Francesco
Amirante) la Consulta ha salvato una legge della regione Sardegna (la
n. 20 del 5 dicembre 2005) in materia di promozione dell'occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro, che era stata impugnata dal governo
Berlusconi per violazione delle prerogative statali. In particolare,
nel mirino di palazzo Chigi è finita una norma della legge
incriminata, l'art. 38, comma 2, che, nell'ambito della disciplina dei
profili formativi dei contratti di apprendistato, dispone che la
formazione teorica da espletarsi nel corso del contratto ´deve essere
svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque,
in prevalenza, esternamente all'azienda'. |