Le regioni hanno mani libere sui contratti di apprendistato. È questo il principio che si trae dalla sentenza n. 21 della Corte costituzionale, depositata ieri in cancelleria.

Sulla formazione parola alle regioni.

 da Italia Oggi del 3/2/2007

 

Le regioni hanno mani libere sui contratti di apprendistato. Possono disciplinarne i profili formativi, prevedendo che i tirocini da svolgersi all'esterno dell'azienda siano prevalenti rispetto alla formazione interna. Tutto questo non altera i rapporti tra stato e regioni, previsti dall'art. 117 della Costituzione, che annovera la potestà legislativa in materia di lavoro nell'elenco delle competenze concorrenti. È questo il principio che si trae dalla sentenza n. 21 della Corte costituzionale, depositata ieri in cancelleria.

Con la decisione (redatta dal giudice Francesco Amirante) la Consulta ha salvato una legge della regione Sardegna (la n. 20 del 5 dicembre 2005) in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, che era stata impugnata dal governo Berlusconi per violazione delle prerogative statali. In particolare, nel mirino di palazzo Chigi è finita una norma della legge incriminata, l'art. 38, comma 2, che, nell'ambito della disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato, dispone che la formazione teorica da espletarsi nel corso del contratto ´deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda'.

Secondo la presidenza del consiglio dei ministri, la disposizione, nel regolare le caratteristiche del contratto di lavoro, ´inciderebbe in materie di competenza esclusiva statale', in quanto i profili formativi rientrerebbero più che nella materia del lavoro, in quella dell'istruzione e dell'ordinamento civile, di competenza statale. I giudici delle leggi non sono stati però dello stesso avviso. Nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale, la Consulta ha ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 425/2006. ´Nello stabilire che la formazione dalla legge definita formale debba essere prevalentemente esterna', si legge nella sentenza, la normativa regionale sarda impugnata, ´non altera i rapporti tra formazione interna, la cui disciplina compete allo stato, e formazione esterna, di competenza regionale, mantenendosi perciò conforme al sistema delle competenze concorrenti e del concorso di competenze che si verifica in tema di apprendistato'. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le questioni sollevate per contrasto con l'art. 33, sesto comma, della Costituzione.