Ma il doppio punteggio di montagna non va più inserito nelle Gae Docenti precari, non ci sarà revisione dei punti. Lo ha appena deciso il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione da vincenzobrancatisano.it, 14/2/2007
Graduatorie ad esaurimento, non ci sarà nessuna revisione del punteggio già attribuito nella redazione delle graduatorie per il biennio 2005-2007. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che nell’adunanza di ieri ha espresso un parere (vedi testo pubblicato sotto) in merito alla revisione della tabella di valutazione dei titoli per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie. Il CNPI tuttavia fa un’eccezione per il doppio punteggio di montagna che dovrà tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale che, come abbiamo anticipato, ha dichiarato l’illegittimità della norma, da intendersi – sul punto – con efficacia retroattiva fin dall’anno scolastico 2003-2004. Il CNPI, come si legge nel testo, puntualizza il proprio parere anche in merito ad altri temi sui quali s’erano aperti dei conflitti.
Ministero della Pubblica Istruzione
Prot. n. 1315 Roma, 13 febbraio 2007
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la nota prot. n. A00DGPER. 2167 del
8.2.2007 (D.G. per il personale E S P R I M E il proprio parere nei seguenti termini: In premessa il CNPI valuta positivamente la scelta dell’Amministrazione di stabilizzare i punteggi acquisiti per i titoli “già riconosciuti e valutati nel precedente aggiornamento relativo al biennio 2005/2007” per i quali “non si procederà ad alcuna revisione del punteggio attribuito, salvo la doppia valutazione del servizio nelle scuole di montagna”, secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale. Tale valutazione positiva scaturisce dalla necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento. Nel merito della tabella di valutazione dei titoli, proposta nell’Allegato 2 per il personale di terza fascia delle citate graduatorie, il CNPI avanza le seguenti osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione: per la parte A della tabella (titoli di accesso alla graduatoria) si rileva la necessità:
“di cui alla legge 124/99 e successive modificazioni e integrazioni”;
Per la parte B (servizio di insegnamento o di educatore), si propone:
Con l’occasione il CNPI non ritiene congrua l’eventuale attribuzione in futuro di un punteggio pari a quello delle ex scuole legalmente riconosciute per le quali l’ordinamento prevedeva maggiori vincoli. Tale richiesta è, inoltre, motivata dalla convinzione che nella fattispecie “scuole non paritarie” possano collocarsi variegate attività formative non riferibili propriamente all’attività scolastica;
Per la parte C (altri titoli), si propone:
“della scuola primaria e dell’infanzia”, integrando dopo le parole: “indirizzo per la scuola elementare” con “e dell’infanzia”. Tale richiesta è relativa, ovviamente, al caso in cui la laurea in scienze della formazione primaria non sia utilizzata quale titolo di accesso, valutato ai sensi dei punti A1 e A4 della Tabella. Subordinatamente all’accoglimento delle modifiche richieste, il CNPI esprime parere favorevole.
Il Segretario Il Vice Presidente
Maria Rosario Cocca Mario Guglietti |