Precari in fibrillazione dopo la sentenza della
Corte Costituzionale
che annulla le prerogative dei supplenti. La preoccupazione dei
sindacati
Maestri di montagna: il verdetto
"Illegittimo il doppio punteggio".
Salvo Intravaia, la Repubblica,
1/2/2007
Graduatorie dei precari in fibrillazione. La Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittimo il cosiddetto 'doppio punteggio di montagna'
per i supplenti inseriti nelle graduatorie permanenti. La sentenza è
di pochi giorni fa e rischia di creare un rimescolamento delle
posizioni nelle liste dei precari utilizzate per l'individuazione del
50 per cento dei neo assunti: l'altra metà degli immessi in ruolo
viene reclutata attraverso le graduatorie dei concorsi a cattedre.
Il provvedimento.
La sentenza arriva dopo un contenzioso, durato tre anni, portato
avanti da centinaia di precari che non ci stavano al cambiamento delle
regole del gioco a partita avviata. La questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata da tre distinte ordinanze del
tribunale amministrativo regionale: due del Tar Sicilia e da una del
Tar Molise. Ma di che si tratta? Nel 2004 il governo Berlusconi emana
il decreto-legge dal titolo 'Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di
esami di Stato e di Università' che prevede il raddoppio del punteggio
per coloro che prestano servizio come supplenti in scuole di montagna.
La norma fa riferimento ad una legge di cinquant'anni fa (del 1957)
che per il servizio prestato nelle pluriclassi (con alunni di più
anni) di scuola elementare - poi esteso anche alle sezioni di scuola
carceraria e alle scuole situate nelle piccole isole - prevede il
raddoppio del punteggio. Punti preziosi perché determinano la
posizione nelle cosiddette graduatorie permanenti che aprono la strada
alla cattedra fissa. Pochissimi giorni fa, la Corte Costituzionale ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale" della tabella che estende
il raddoppio del servizio per tutti i supplenti che hanno prestato
servizio in scuole situate in comuni al di sopra dei 600 metri di
quota.
Le curiosità.
Le nuove regole per la valutazione dei servizi avevano valore
retroattivo e dunque chi aveva insegnato in scuole di montagna si
trovava privilegiato, scavalcando colleghi con un maggiore numero di
anni di servizio entrando di ruolo prima. Ma la cosa più curiosa è che
nell'elenco dei comuni di montagna (cioè disagiati) allegato alla
legge del 1957 si trovano anche scuole "poste a livello del mare". E
vista l'assurdità, il ministero, per il calcolo del doppio punteggio
assunse l'elenco dei comuni di montagna dell'Uncem (l'Unione nazionale
dei comuni di montagna e delle comunità montane). Ma le assurdità
rimanevano e rimasero. A quale disagio erano sottoposti i supplenti
che venivano incaricati nel proprio paese, posto a 700 metri di quota?
E' anche questo il motivo che ha spinto i giudici costituzionali a
dichiarare illegittima la norma.
I prossimi passi.
"A distanza di quattro anni scolastici, questa sentenza determinerà
uno scossone nelle graduatorie di cui, al momento, non è possibile
esprimere una puntuale ed articolata valutazione", spiega a caldo la
Flc Cgil. Mentre la Cisl Scuola "chiederà un urgente confronto con
l'amministrazione per analizzare a fondo la portata della decisione
della Consulta e verificare quali adempimenti il ministero intenda
mettere in atto per darne piena attuazione". Sono infatti tanti i
problemi da affrontare. Le immissioni in ruolo effettuate negli anni
scolastici 2005/2006 e 2006/2007, col meccanismo del doppio punteggio,
sono legittime? E cosa ne sarà delle graduatorie? Dovranno essere
'corrette' prima delle prossime immissioni in ruolo?