Il dirigente scolastico non può smembrare una
cattedra Ore eccedenti, posto al precario. Antimo Di Geronimo da Italia Oggi del 13/2/2007
Il dirigente scolastico non può smembrare una cattedra per assegnare ore eccedenti a un docente di ruolo. Anche se quest'ultimo è in servizio nella stessa istituzione scolastica. La cattedra disponibile, infatti, va assegnata per intero al docente precario che ne ha titolo per diritto di graduatoria.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro del
tribunale di Chieti, con un provvedimento emesso il 1° febbraio
scorso. Il caso riguardava un docente precario, al quale era stata
ingiustamente distratta parte della cattedra per la quale aveva
ottenuto un incarico di supplenza. Tale distrazione era stata operata
dal dirigente scolastico, che aveva assegnato sei ore eccedenti al
collaboratore vicario (di ruolo) e le restanti 12 ore al ricorrente,
con un incarico di supplenza. In buona sostanza, anziché disporre un
incarico di supplenza per 18 ore nei confronti del docente precario,
aveva ritenuto di assegnargli uno spezzone di 12 ore. E ciò era
avvenuto dopo avere assegnato al proprio collaboratore vicario un
ulteriore spezzone di sei ore eccedenti, derivante dallo smembramento
della cattedra disponibile. In altre parole, invece di assegnare una
supplenza con cattedra intera al docente precario, il dirigente aveva
ritenuto di assegnare prima sei ore di straordinario a un docente di
ruolo e le 12 ore rimanenti le aveva assegnate a supplenza. Il tutto
con grave nocumento degli interessi del docente precario, che non
aveva potuto giovarsi dello stipendio intero, dovendosi accontentare
di emolumenti ridotti. Di qui la presentazione del ricorso d'urgenza
(articolo 700 del codice di procedura civile) che terminava con
l'accoglimento della domanda. Il giudice del lavoro di Chieti ha
chiarito che ´l'operazione di assegnazione delle cattedre (annuali e
sino al termine delle attività didattiche) precede quella del
conferimento delle ore residue'. E ha affermato anche che la
possibilità di assegnare ore eccedenti ai docenti in servizio
nell'istituzione scolastica è limitata al solo caso in cui siano
disponibili frazioni di cattedra. Escludendo, dunque, la possibilità
di smembrare cattedre intere per conferire ore di lavoro supplementare
a chi ha già la cattedra intera, in luogo dei docenti precari
utilmente collocati in graduatoria. |