Senza idoneità
il docente di religione cattolica di ruolo
perde il posto.

da Tuttoscuola, 14/2/2007

 

Quando la legge (n. 186/2003) per lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica (RC) venne approvata, alcuni sindacati osteggiarono, tra l’altro, la disposizione che prevedeva (e tuttora prevede) il diritto del docente di passare su altra cattedra in caso di perdita dell’idoneità, in quanto sfiduciato dall’ordinario diocesano.

Quella norma (art. 4, comma 3) venne considerata un comodo sotterfugio per passare al ruolo ordinario attraverso l’atipico insegnamento della religione.

E invece, altro che scorciatoia...

Sembra che il primo caso di perdita dell’idoneità di un docente di RC si trasformi piuttosto in licenziamento senza condizioni. Capita in una provincia siciliana dove la richiesta di passaggio su altro posto/cattedra del docente privato della idoneità ad insegnare religione non è stata accolta in quanto la disposizione prevista dalla legge non ha ancora trovato regolamentazione.

In questi giorni il tribunale a cui l’insegnante si è rivolta si pronuncerà definitivamente, ma sembra molto probabile che la causa sia persa, perché in effetti, in sede di contrattazione integrativa per la mobilità degli insegnanti, sindacati e ministero si sono limitati a regolamentare la cosiddetta mobilità territoriale dei docenti di RC (cioè il passaggio degli idonei da una scuola ad un’altra), ma non hanno ancora regolamentato la mobilità professionale (cioè il passaggio da cattedra di religione ad altra cattedra o altro posto in settore scolastico diverso e comunque accessibile in base ai titoli posseduti) dei docenti perdenti posto per mancata idoneità o soppressione di sede.

Sulla possibilità di trasferimento del docente non idoneo per passare su altro posto, contratto e ordinanza sulla mobilità hanno taciuto e ora, nel silenzio assoluto, il licenziamento sembra quasi certo.