Astensione facoltativa,
1° mese al 100% solo entro il 3° anno
da
Tuttoscuola, 24 dicembre 2007
Congedi parentali, la retribuzione intera spetta solo se il 1° mese di
astensione facoltativa viene fruito entro il 3° anno di età del
bambino. Il compenso al 100% spetta in ogni caso, per il primo mese,
se il periodo di assenza è volto all’assistenza di un bambino
portatore di handicap grave.
Sono questi i chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata
dal Ministero della pubblica istruzione il 20 dicembre scorso.
La questione è stata posta all’attenzione dell’amministrazione
centrale da una serie di rilievi che sono stai mossi alle istituzioni
scolastica da alcune ragionerie provinciale.
E a dare man forte all’interpretazione restrittiva degli uffici
periferici è intervenuto anche il Ministero dell’economia. Secondo il
quale, il contratto di lavoro della scuola, pur avendo previsto una
deroga migliorativa rispetto alle condizioni generali fissate nel
Testo unico dei congedi parentali, ha vincolato la fruizione della
retribuzione intera al fatto che il primo mese di assenza dal lavoro
si verifichi entro il 3° anno di vita del bambino.
Il Ministero della pubblica istruzione, dunque, ha spiegato agli
uffici scolastici che questa norma va applicata nel senso indicato dal
Ministero dell’economia.
Ma in ogni caso il primo mese va pagato per intero ai genitori di
bambini gravemente handicappati anche se l’astensione viene fruita
oltre il termine dei 3 anni.