Indennità integrativa speciale
Importantissima
vittoria sindacale dall'UNAMS-Scuola di Bari, 21/4/2007
Un docente di Ed. Fisica di un istituto
superiore di Andria ha citato in conciliazione ex art. 130 CCNL
2002/05 presso l' Ufficio Scolastico regionale Puglia - Ufficio
scolastico provinciale di Bari il proprio Dirigente scolastico che non
aveva corrisposto l'indennità integrativa speciale sulle ore
aggiuntive di insegnamento per pratica sportiva nel periodo
intercorrente tra l'a.s 2001/02 e 2005/06, su ben 690 ore. Il docente
è stato assistito in conciliazione dal prof. BARTOLO DANZI Segretario
provinciale e regionale della UNAMS-Scuola(Federazione Nazionale
Gilda/UNAMS) per la Puglia che ha fatto constatare il diritto del
docente a percepire gli emolumenti predetti in forza dell'art. 6 comma
1 DPR 209/87 - art.3 comma 10 DPR 399/88 ed infine dell'art. 76 comma
3 del CCNL 2002/05 che ha stabilito che dal 1.1.2003 l'indennità
integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di
essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella
voce dello stipendio tabellare. |