Corsi di perfezionamento, due pesi e due misure.
da
Tuttoscuola, 4/4/2007
I corsi di perfezionamento universitari della
legge 270/2004 valgono 3 punti. I corsi di perfezionamento organizzati
secondo i regolamenti didattici di ateneo, valgono, invece, solo un
punto. La differenza tra gli uni e gli altri consiste nel fatto che i
primi danno titolo al conseguimento di un diploma, mentre gli altri
danno luogo semplicemente all’attribuzione di un attestato di
frequenza.
I nuovi punteggi possono essere fatti valere solo nella terza fascia
delle graduatorie ad esaurimento. E in ogni caso non possono essere
utilizzati più di 3 titoli fino a un massimo di 10 punti.
E’ questo uno dei chiarimenti più importanti che il Ministero della
pubblica istruzione si appresta a diffondere, in vista della imminente
tornata di aggiornamento della graduatorie provinciali degli
abilitati. Gli elenchi, già noti agli addetti ai lavori come
graduatorie permanenti, da quest’anno saranno trasformati in liste ad
esaurimento. E il termine di presentazione della domande è stato
fissato al prossimo 19 aprile.
L’amministrazione ha spiegato, inoltre, che la differenza di punteggio
tra le due diverse tipologie di corsi è dovuta anche al fatto che, per
i corsi regolati dalla legge 270/2004 è obbligatoria la maturazione di
1500 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore di impegno,
mentre per gli altri corsi è sufficiente che la durata sia annuale e
che terminino con un esame finale.