Dal Cds l'ok al regolamento attuativo della Finanziaria che ha elevato l'etą a 16 anni.

La Moratti non va in soffitta.

Restano in vigore i percorsi formativi della riforma

da ItaliaOggi del 15/8/2007

 

Il nuovo obbligo scolastico, elevato a 16 anni dalla Finanziaria 2007, non manda in soffitta i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale individuati dal decreto di attuazione della riforma Moratti. La precisazione č contenuta nel regolamento attuativo della manovra di bilancio (comma 622 della legge 296/2006) che il ministero dell'istruzione ha sottoposto all'esame del Consiglio di stato. Ricevendo l'ok da palazzo Spada. Nell'adunanza dello scorso 23 luglio, infatti, la sezione consultiva per gli atti normativi (n. 2822/2007) ha dato parere favorevole al provvedimento.
Resta dunque confermato che, in attesa della completa messa a regime del nuovo obbligo di istruzione, elevato da 15 a 16 anni, restano in vigore i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale individuati dal precedente inquilino di viale Trastevere e attuale sindaco di Milano, Letizia Moratti.

Il regolamento promosso dal Consiglio di stato contiene un documento tecnico con due allegati in cui sono indicati i saperi, articolati in conoscenze e abilitą-capacitą, e le competenze relative ai settori linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale.

Le indicazioni contenute nel documento, si legge nel parere di palazzo Spada, «hanno carattere sperimentale nella prima fase di attuazione dell'obbligo di istruzione relativa agli anni 2007/2008 e 2008/2009». «Tale carattere di temporanea sperimentazione», proseguono i giudici del Consiglio di stato, «si connette alla definizione del quadro ordinamentale dell'istruzione secondaria superiore che entrerą in vigore dall'anno scolastico 2009/2010», secondo quanto disposto dal decreto legge n. 7/2007.

Il regolamento del ministero guidato da Giuseppe Fioroni si compone di sei articoli.

Nel primo si sancisce che l'istruzione obbligatoria č impartita per almeno 10 anni e si realizza, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 della Finanziaria.

Il secondo e terzo articolo contengono rispettivamente le norme sull'acquisizione di saperi e competenze e gli interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo.

L'articolo 4 riguarda la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Si tratta, precisa la norma, di una certificazione volontaria, fermo restando l'obbligo del rilascio nei confronti degli alunni che siano diventati maggiorenni.

L'articolo 5 contiene le linee guida, ossia le misure che il ministero dell'istruzione adotterą per orientare alunni e docenti sulle aree di insegnamento previste dall'articolo 2.

L'ultima norma dello schema di regolamento fa salve le competenze in materia di istruzione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.