L'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna
chiarisce in un parere Fissi nel privato e precari nello stato. Prof assunto da istituto privato può avere supplenza statale da ItaliaOggi del 21/8/2007
Anche i docenti a tempo determinato, in
part-time o titolari di spezzone, che dal prossimo 1° settembre
prenderanno servizio, possono svolgere altre attività lavorative
contemporaneamente all'insegnamento nella scuola statale.
La questione, infatti, viene spesso sollevata in
sede di operazioni di nomina. E non di rado si evolve in situazioni
di vero e proprio contenzioso anche giurisdizionale. Si pensi, per
esempio, ai docenti precari interessati al mantenimento di rapporti
di lavoro con gestori di scuole private, spesso a tempo
indeterminato. Che talvolta non accettano un eventuale incarico a
tempo determinato con la scuola statale, nel timore di essere
costretti a dover risolvere il precedente rapporto privato.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di cumulare con l'insegnamento eventuali rapporti professionali retribuiti, derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. Queste possibilità di cumulo sono infatti espressamente previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001. E possono essere esercitate anche dai docenti in regime di tempo normale e a prescindere dal termine del rapporto (determinato o indeterminato).
La disamina dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna riguarda, peraltro, le sole questioni riguardanti le incompatibilità. Secondo i tecnici emiliano-romagnoli ve ne sono di due tipi. Il primo è quello costituito dai lavori incompatibili con la professione docente, a prescindere dalla natura del rapporto (di ruolo o non di ruolo) e dall'articolazione dell'orario di lavoro (part-time e tempo pieno). Il secondo tipo è caratterizzato da un sorta di incompatibilità condizionata, dove l'incompatibilità resta tale, se il rapporto è a tempo pieno (di ruolo o non di ruolo) e decade, se il rapporto di lavoro è part time. A patto che non superi il 50% dell'orario normale.
Per quanto riguarda le incompatibilità generali,
l'ufficio ha citato il comma 10 dell'articolo 508 del decreto
legislativo 297/94 secondo cui «è da considerarsi quale attività
incompatibile l'esercizio di attività commerciale da parte del
docente». Questo divieto, secondo l'ufficio, non viene derogato
neppure nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per quanto riguarda i rimanenti lavori
compatibili con il part-time, l'ufficio scolastico ha spiegato, in
particolare, che l'articolo 53 del decreto legislativo 165/01, al
comma 6, derogando da quanto stabilito dall'articolo 508 del decreto
297/94, esclude espressamente dall'applicazione del regime delle
incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo
definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito lo svolgimento di attività libero-professionali. |