Malattia, certificati senza la diagnosi.
da
Tuttoscuola, 22/8/2007
I certificati medici che servono per
giustificare le assenze per malattia dei dipendenti devono recare
solo i giorni di riposo necessari all’interessato per rimettersi. Se
nel certificato c’è anche la diagnosi, l’amministrazione deve
astenersi dall’utilizzarla. E deve anche invitare il dipendente a
non produrre ulteriori certificati con queste informazioni.
E’ quanto si evince da una nota emanata dal Garante per la
protezione dei dati personali il 10 luglio scorso (reperibile su:
http://www.garanteprivacy.it).
In buona sostanza, dunque, il dipendente (docente o non docente) che
si assenta per malattia, deve giustificare l’assenza utilizzando un
certificato medico che dica semplicemente di quanti giorni di riposo
ha bisogno e i termini di fruizione del relativo periodo (inizio e
fine).
Nel certificato, quindi, non deve esserci scritto di che patologia
soffre l’interessato.
E l’amministrazione scolastica, non solo non ha titolo a conoscere
questo dato, ma se per errore il certificato dovesse contenerlo, non
può utilizzarlo e deve anche spiegare all’interessato che, per il
futuro, dovrà ricordare al medico di non inserire elementi dai quali
si possa risalire alla patologia (diagnosi). L’assenza dell’obbligo
di portare a conoscenza dell’amministrazione la diagnosi rileva,
peraltro, già dal contratto di lavoro. Ma il Garante ha chiarito
che, in realtà, più che di un’assenza di obbligo, si tratta di un
vero e proprio divieto di conoscere che insiste in capo
all’amministrazione.
Che in ottemperanza all’obbligo di buona fede e correttezza deve
agire nei confronti del dipendente in modo tale da assicurare la
segretezza dei relativi dati. Evitando di utilizzarli e ponendo in
atto azioni tese ad informare l’interessato della necessità di non
produrli.
L’autorità per il rispetto della privacy ha ricordato
all’amministrazione che nelle graduatorie non devono essere
riportati i dati relativi al codice fiscale, ai recapiti telefonici
e alla salute degli interessati.
Si tratta, peraltro, di disposizioni già adottate
dall’amministrazione che, a differenza che in passato,
non ha reso noti i nominativi dei riservisti e dei titolari del
diritto di precedenza nelle assunzioni.
Infine, il Garante ha chiarito che le comunicazioni che riguardano i
dipendenti devono essere trasmesse agli interessati in busta chiusa
o all’e-mail personale, in modo tale da assicurare la segretezza
delle stesse.