Ai docenti di ruolo gli spezzoni di sei ore,
ma solo se aggregabili.

di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi del 21/8/2007

 

Spezzoni inferiori a sette ore ai docenti di ruolo solo se non aggregabili. Gli spezzoni da sei ore in giù appartenenti alla stessa classe di concorso dovranno essere aggregati, per consentire agli uffici scolastici e alle scuole polo di disporre su di essi eventuali incarichi di supplenza.

Ma se le aggregazioni non saranno possibili, le relative disponibilità non potranno essere utilizzate per le operazioni provinciali di assegnazione delle supplenze.

E i dirigenti scolastici dovranno attribuirle ai docenti interni. Il chiarimento è contenuto in una nota emanata dal ministero della pubblica istruzione il 7 agosto scorso (prot. 16085).

E fa riferimento alle nuove disposizioni contenute nel regolamento delle supplenze (decreto del 13 giugno 2007) che non consentono di attribuire gli spezzoni ai supplenti, se non raggiungono almeno le sette ore settimanali.


Non aggregabili

La nota, peraltro, sgombra il campo dagli equivoci per quanto riguarda l'elaborazione delle disponibilità per le supplenze.
Il ministero ha chiarito che tutti gli spezzoni, a prescindere dalla loro consistenza, devono essere utilizzati per comporre le disponibilità.


Anche quelli da 6 ore in giù.

Ma per poter costituire uno spezzone di cattedra, utilizzabile per le assunzioni dei supplenti, il risultato dell'aggregazione non dovrà essere inferiore alle sette ore. In caso contrario, lo spezzone o gli spezzoni dovranno essere restituiti alle singole scuole. E i dirigenti dovranno assegnarli prioritariamente ai docenti interni.


Completamento agli interni

Resta aperta, dunque, la questione dei completamenti, che rischia di scatenare un forte contenzioso anche giurisdizionale.
Il ministero, infatti, ha disposto l'assegnazione degli spezzoni fino a sei ore ai docenti interni alle singole istituzioni scolastiche dove si verificano le disponibilità (si veda la nota 15551 del 31 luglio scorso).
E, quindi, i dirigenti scolastici dovranno prima di tutto verificare se nella scuola vi saranno docenti precari che hanno titolo al completamento.
Se ve ne saranno, dovranno attribuire gli spezzoni prima di tutto a loro, fino al completamento dell'orario di cattedra.
Qualora dovessero rimanere altri spezzoni disponibili, dovranno proporli ai docenti di ruolo muniti della specifica abilitazione e, in caso di diniego, ai docenti precari. Sempre e solo ai docenti interni.


I residui vanno a supplenza

Se nemmeno in questo caso sarà possibile coprire tutte le disponibilità, dovranno attribuirle ai supplenti scorrendo le graduatorie d'istituto. In buona sostanza, dunque, il diritto al completamento e all'innalzamento dell'orario settimanale sarà attribuito solo agli spezzonisti in servizio nella stessa scuola dove si verificherà la disponibilità. Tutti gli altri potranno aspirare al completamento solo se i docenti interni rifiuteranno gli eventuali spezzoni disponibili.
Il tutto in aperto contrasto con la gerarchia delle fonti, che afferma il potere di deroga della norma pattizia sulla norma di legge (si veda l'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 e l'articolo 37 del contratto).


Le disponibilità dal 22 agosto

Quanto alle disponibilità, il ministero ha informato gli uffici periferici che il quadro completo sarà disponibile dal 22 agosto.
A differenza dell'anno scorso, dunque, nel quadro non figureranno le disponibilità degli spezzoni inferiori a sette ore. Che se non saranno aggregati con altri spezzoni, resteranno a disposizione delle singole scuole.