Privacy e accesso agli atti
nella Relazione del Garante.

 da Italiascuola del 5/9/2006

 

Lo scorso 7 luglio 2006 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha presentato la Relazione sull'attività svolta nel 2005.

La Relazione traccia il bilancio del lavoro svolto, illustra le diverse questioni delle quali si è occupata l'Autorità nel suo nono anno di attività e fa il punto sullo stato di attuazione della legislazione sulla privacy.

Tra gli aspetti di interesse per il mondo dell'istruzione, ci sono sia gli interventi del Garante su alcuni aspetti delle attività scolastiche ("Portfolio", scrutini e voti scolastici), sia alcune note interpretative di carattere generale che trovano validità anche in ambito scolastico.

In particolare, diverse note del Garante nel 2005 hanno avuto per oggetto il bilanciamento del diritto alla tutela dei dati personali con i principi legalmente riconosciuti della trasparenza dell'attività amministrativa e dell'accesso ai documenti. Il tema è di notevole interesse per la scuola e merita ulteriori approfondimenti.

La relazione, il cui testo è reperibile integralmente a partire da questo indirizzo, spiega che il Codice della privacy "non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60). Spetta all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare, caso per caso, l’interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto, anche temporaneamente, alla conoscenza del richiedente".

Per quello che riguarda le conseguenze derivanti all'amministrazione in caso di diniego l'accesso agli atti, l'Autorità ha ribadito che i soggetti competenti a sindacare la richiesta non soddisfatta sono il tribunale amministrativo regionale, ovvero, mediante richiesta di riesame della suddetta determinazione, il difensore civico competente per ambito territoriale, in base all’art. 25, l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 15/2005. Se invece sussistono le condizioni per avviare richieste risarcitorie, in caso di danno – non necessariamente patrimoniale – per effetto del trattamento di dati personali, l'autorità competente è quella giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).

Le problematiche applicative derivanti dal contemperamento del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, da un lato, e del diritto alla riservatezza dall’altro - continua il Garante -, emergono con maggiore evidenza nell’ipotesi in cui i documenti amministrativi di cui si richiede l’ostensione contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. In questa ipotesi, "il trattamento è consentito laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso, sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice)".

La parte della Relazione che tratta il principio del "pari rango" degli interessi da tutelare si chiude con un esempio che presenta notevoli analogie con i frequenti problemi vissuti dalle scuole nella redazione (e nella contestazione) delle graduatorie: quello della richiesta ad una amministrazione pubblica di accesso agli atti relativi all’attribuzione del punteggio conferito a singoli dipendenti nell’ambito di una graduatoria di trasferimento provinciale, laddove il punteggio analitico attribuito nelle graduatorie di trasferimento contiene anche dati idonei a rivelare lo stato di salute.

In un caso del genere, l’amministrazione provinciale, e per affinità anche quella scolastica, può accogliere l’istanza "sempreché, a seguito di una valutazione dei diritti coinvolti, valuti che il diritto che il terzo intende far valere sulla base delle informazioni o della documentazione richiesta possa essere considerato “di pari rango” rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati".