Privacy e accesso agli atti
nella Relazione del Garante.
da
Italiascuola del 5/9/2006
Lo scorso 7 luglio 2006 l'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali (composta da Francesco Pizzetti,
Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha
presentato la Relazione sull'attività svolta nel 2005.
La Relazione traccia il bilancio del lavoro svolto, illustra le
diverse questioni delle quali si è occupata l'Autorità nel suo nono
anno di attività e fa il punto sullo stato di attuazione della
legislazione sulla privacy.
Tra gli aspetti di interesse per il mondo dell'istruzione, ci sono sia
gli interventi del Garante su alcuni aspetti delle attività
scolastiche ("Portfolio", scrutini e voti scolastici), sia alcune note
interpretative di carattere generale che trovano validità anche in
ambito scolastico.
In particolare, diverse note del Garante nel 2005 hanno avuto per
oggetto il bilanciamento del diritto alla tutela dei dati personali
con i principi legalmente riconosciuti della trasparenza dell'attività
amministrativa e dell'accesso ai documenti. Il tema è di notevole
interesse per la scuola e merita ulteriori approfondimenti.
La relazione, il cui testo è reperibile
integralmente a partire da questo
indirizzo, spiega che il Codice della privacy "non ha abrogato
le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt.
59 e 60). Spetta all’amministrazione destinataria della richiesta di
accesso verificare, caso per caso, l’interesse e i motivi sottesi alla
relativa istanza, e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali
il documento può essere sottratto, anche temporaneamente, alla
conoscenza del richiedente".
Per quello che riguarda le conseguenze derivanti
all'amministrazione in caso di diniego l'accesso agli atti, l'Autorità
ha ribadito che i soggetti competenti a sindacare la richiesta non
soddisfatta sono il tribunale amministrativo regionale, ovvero,
mediante richiesta di riesame della suddetta determinazione, il
difensore civico competente per ambito territoriale, in base all’art.
25, l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 15/2005. Se invece
sussistono le condizioni per avviare richieste risarcitorie, in caso
di danno – non necessariamente patrimoniale – per effetto del
trattamento di dati personali, l'autorità competente è quella
giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).
Le problematiche applicative derivanti dal contemperamento del diritto
di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, da un lato, e del
diritto alla riservatezza dall’altro - continua il Garante -, emergono
con maggiore evidenza nell’ipotesi in cui i documenti amministrativi
di cui si richiede l’ostensione contengono dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale. In questa ipotesi, "il trattamento
è consentito laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si
intende tutelare con la richiesta di accesso, sia di rango almeno pari
ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile
(art. 60 del Codice)".
La parte della Relazione che tratta il principio del "pari rango"
degli interessi da tutelare si chiude con un esempio che presenta
notevoli analogie con i frequenti problemi vissuti dalle scuole nella
redazione (e nella contestazione) delle graduatorie: quello della
richiesta ad una amministrazione pubblica di accesso agli atti
relativi all’attribuzione del punteggio conferito a singoli dipendenti
nell’ambito di una graduatoria di trasferimento provinciale, laddove
il punteggio analitico attribuito nelle graduatorie di trasferimento
contiene anche dati idonei a rivelare lo stato di salute.
In un caso del genere, l’amministrazione provinciale, e per affinità
anche quella scolastica, può accogliere l’istanza "sempreché, a
seguito di una valutazione dei diritti coinvolti, valuti che il
diritto che il terzo intende far valere sulla base delle informazioni
o della documentazione richiesta possa essere considerato “di pari
rango” rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati".