Pensioni, corsa alla certificazione
per dribblare Damiano .

Italia Oggi del 13/9/2006

 

Il possibile aumento dell'età anagrafica per accedere alla pensione ma soprattutto l'introduzione nel sistema di penalizzazioni fanno paura al personale della scuola di età compresa tra i 56 e i 62/63 anni. Di qui la ricerca di strumenti idonei a evitare di incappare nelle ipotizzate modifiche della normativa in vigore. A tal fine la strada che stanno cominciando a percorrere in misura massiccia sembra essere quella di continuare a rimanere in servizio fruendo delle norme di salvaguardia previste dalla legge in vigore, la 243 del 23 agosto 2004 (legge Maroni).
Si tratta della certificazione del diritto a pensione che l'Inpdap è tenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 243/2004, a rilasciare agli iscritti che al momento della richiesta siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione. Da segnali che infatti provengono da alcune sedi territoriali dell'istituto presieduto da Marco Staderini e da uffici pensione di alcuni Centri servizi amministrativi, segnali registrati da ItaliaOggi, si intuisce chiaramente che è in atto una corsa frenetica a presentare la domanda di certificazione per evitare eventuali riforme, quelle allo studio del ministro del lavoro, Cesare Damiano.

Una corsa che rischia di sommergere di carte le sedi territoriali dell'Inpdap e quelle provinciali della scuola.


Natura e finalità della certificazione del diritto a pensione

Per meglio comprendere la natura e le finalità della certificazione del diritto alla pensione è necessario richiamarne sommariamente la fonte normativa, non mancando di riferire preliminarmente quanto precisato dall'Inpdap con la nota operativa n. 41 del 16 novembre 2005, e cioè che la certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione. La legge n. 243/2004 aveva, come è noto, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 maggiori requisiti contributivi e anagrafici per il riconoscimento del diritto a pensione, soprattutto con riferimento a quella di anzianità. In deroga ai più elevati requisiti richiesti il legislatore aveva inserito nell'articolo 1, comma 3, una norma di salvaguardia per coloro che maturavano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore, appunto della legge n.243 (57 anni di età e 35 di contribuzione, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 39 anni di contribuzione). In tali fattispecie, il legislatore aveva disposto che i lavoratori conseguivano il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e a tal fine potevano chiedere la certificazione all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.


Le garanzie offerte dalla certificazione del diritto

Se nuove norme che prevedano un aumento dell'età anagrafica e/o una serie di disincentivi dovessero entrare in vigore dal 1° gennaio 2007, la norma di salvaguardia prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 243 non potrà trovare applicazione, salvo diverso avviso del legislatore, nei confronti di quel personale della scuola che alla data di entrata in vigore della nuova legge non potrà fare valere i 57 anni di età e i 35 anni di contribuzione. Nei confronti, viceversa, di quel personale che, alla data di entrata in vigore delle, al momento solo ipotizzate, modifiche alla normativa vigente, risulterà essere già in possesso dei requisiti previsti dalla legge 243, possesso certificato anche dall'Inpdap, le nuove norme non dovrebbero trovare applicazione, trattandosi in questo caso di diritti acquisiti e codificati. Una disposizione che li negasse risulterebbe chiaramente incostituzionale.