Pensioni, corsa alla certificazione Italia Oggi del 13/9/2006
Il possibile aumento dell'età anagrafica per
accedere alla pensione ma soprattutto l'introduzione nel sistema di
penalizzazioni fanno paura al personale della scuola di età compresa
tra i 56 e i 62/63 anni. Di qui la ricerca di strumenti idonei a
evitare di incappare nelle ipotizzate modifiche della normativa in
vigore. A tal fine la strada che stanno cominciando a percorrere in
misura massiccia sembra essere quella di continuare a rimanere in
servizio fruendo delle norme di salvaguardia previste dalla legge in
vigore, la 243 del 23 agosto 2004 (legge Maroni).
Per meglio comprendere la natura e le finalità della certificazione del diritto alla pensione è necessario richiamarne sommariamente la fonte normativa, non mancando di riferire preliminarmente quanto precisato dall'Inpdap con la nota operativa n. 41 del 16 novembre 2005, e cioè che la certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione. La legge n. 243/2004 aveva, come è noto, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 maggiori requisiti contributivi e anagrafici per il riconoscimento del diritto a pensione, soprattutto con riferimento a quella di anzianità. In deroga ai più elevati requisiti richiesti il legislatore aveva inserito nell'articolo 1, comma 3, una norma di salvaguardia per coloro che maturavano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore, appunto della legge n.243 (57 anni di età e 35 di contribuzione, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 39 anni di contribuzione). In tali fattispecie, il legislatore aveva disposto che i lavoratori conseguivano il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e a tal fine potevano chiedere la certificazione all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Se nuove norme che prevedano un aumento dell'età
anagrafica e/o una serie di disincentivi dovessero entrare in vigore
dal 1° gennaio 2007, la norma di salvaguardia prevista dai commi 4 e 5
dell'articolo 1 della legge 243 non potrà trovare applicazione, salvo
diverso avviso del legislatore, nei confronti di quel personale della
scuola che alla data di entrata in vigore della nuova legge non potrà
fare valere i 57 anni di età e i 35 anni di contribuzione. Nei
confronti, viceversa, di quel personale che, alla data di entrata in
vigore delle, al momento solo ipotizzate, modifiche alla normativa
vigente, risulterà essere già in possesso dei requisiti previsti dalla
legge 243, possesso certificato anche dall'Inpdap, le nuove norme non
dovrebbero trovare applicazione, trattandosi in questo caso di diritti
acquisiti e codificati. Una disposizione che li negasse risulterebbe
chiaramente incostituzionale. |