I dirigenti devono in questi giorni formalizzare la proposta ai sindacati.

Contratti d'istituto al cambio.

Da definire l'utilizzo del personale in base al Pof

 Italia Oggi del 26/9/2006

 

Dirigenti sindacali e rappresentanti sindacali ai tavoli negoziali per il rinnovo dei contratti d'istituto. Lo prevede l'articolo 6 del contratto di lavoro sottoscritto il 24 luglio 2003. L'accordo dispone che il dirigente scolastico debba formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico. Dunque, proprio in questi giorni. E in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. La contrattazione si svolge con cadenza annuale. Ma le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.
Le materie di contrattazione sono elencate nel comma 2 dello stesso articolo.


In primo luogo, le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa. Materia strettamente legata alla determinazione dei criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi. Che costituisce ulteriore oggetto di contrattazione.

Contestualmente, le parti devono anche avere cura di recepire la disciplina della precedenza fissata dal contratto integrativo sulla mobilità a domanda e sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Al tavolo negoziale d'istituto vanno anche regolate le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica e i ritorni pomeridiani.

Un'altra materia da definire in sede negoziale è costituita dai criteri e dalle modalità di applicazione dei diritti sindacali.

Così come pure la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90 (servizi minimi). In più va fatta un'attenta ricognizione sullo stato di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contratto d'istituto deve anche fissare i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto per l'attribuzione dei compensi accessori.

Le parti devono anche occuparsi di pattuire alcune clausole per fissare i criteri e le modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed Ata.

In buona sostanza, dunque, devono mettersi d'accordo su come compilare l'orario in modo equo e trasparente. In questa sede è possibile anche regolare i criteri per l'attribuzione del giorno libero dei docenti. Infine, vanno fissati i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Fino qui l'attività negoziale. Che, però, non esaurisce le relazioni sindacali all'interno dell'istituzione scolastica. L'articolo 6 del contratto, infatti, individua anche le materie pubblicistiche che sono oggetto di informazione preventiva e successiva alla rappresentanza sindacale unitaria e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

Le materie oggetto di informazione preventiva sono costituite principalmente dalle proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola. A ciò si aggiungono i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento e l'utilizzazione dei servizi sociali. L'informazione successiva è dovuta, invece, sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto.