I dirigenti devono in questi giorni formalizzare
la proposta ai sindacati.
Contratti d'istituto al cambio.
Da definire l'utilizzo del personale in base al
Pof
Italia Oggi del 26/9/2006
Dirigenti sindacali e rappresentanti sindacali
ai tavoli negoziali per il rinnovo dei contratti d'istituto. Lo
prevede l'articolo 6 del contratto di lavoro sottoscritto il 24 luglio
2003. L'accordo dispone che il dirigente scolastico debba formalizzare
la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio
dell'anno scolastico. Dunque, proprio in questi giorni. E in ogni
caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti
dall'inizio delle trattative. La contrattazione si svolge con cadenza
annuale. Ma le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo
già sottoscritto.
Le materie di contrattazione sono elencate nel comma 2 dello stesso
articolo.
In primo luogo, le modalità di utilizzazione del personale in rapporto
al piano dell'offerta formativa. Materia strettamente legata alla
determinazione dei criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi. Che
costituisce ulteriore oggetto di contrattazione.
Contestualmente, le parti devono anche avere cura di recepire la
disciplina della precedenza fissata dal contratto integrativo sulla
mobilità a domanda e sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Al tavolo negoziale d'istituto vanno anche regolate le ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell'unità didattica e i ritorni pomeridiani.
Un'altra materia da definire in sede negoziale è costituita dai
criteri e dalle modalità di applicazione dei diritti sindacali.
Così come pure la determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90 (servizi minimi).
In più va fatta un'attenta ricognizione sullo stato di attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il
contratto d'istituto deve anche fissare i criteri generali per la
ripartizione delle risorse del fondo d'istituto per l'attribuzione dei
compensi accessori.
Le parti devono anche occuparsi di pattuire alcune clausole per
fissare i criteri e le modalità relativi all'organizzazione del lavoro
e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed
Ata.
In buona sostanza, dunque, devono mettersi d'accordo su come compilare
l'orario in modo equo e trasparente. In questa sede è possibile anche
regolare i criteri per l'attribuzione del giorno libero dei docenti.
Infine, vanno fissati i criteri per l'individuazione del personale
docente, educativo ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con
il fondo di istituto. Fino qui l'attività negoziale. Che, però, non
esaurisce le relazioni sindacali all'interno dell'istituzione
scolastica. L'articolo 6 del contratto, infatti, individua anche le
materie pubblicistiche che sono oggetto di informazione preventiva e
successiva alla rappresentanza sindacale unitaria e ai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
nazionale.
Le materie oggetto di informazione preventiva sono costituite
principalmente dalle proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola. A ciò si aggiungono i
criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento e
l'utilizzazione dei servizi sociali. L'informazione successiva è
dovuta, invece, sui nominativi del personale utilizzato nelle attività
e progetti retribuiti con il fondo di istituto.