L'accordo sulla destinazione del tfr
(trattamento di fine rapporto)
maturando dal 1° gennaio 2007 e i sei mesi di tempi per il
silenzio/assenso, sottoscritto nei giorni scorsi dal governo, dalla
Confindustria e dai sindacati,
non coinvolge i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della
scuola.
Scuola fuori dall'accordo sul tfr.
di Nicola Mondelli, Italia Oggi del
31/10/2006
L'accordo sulla destinazione del tfr
(trattamento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007 e i sei
mesi di tempi per il silenzio/assenso, sottoscritto nei giorni scorsi
dal governo, dalla Confindustria e dai sindacati, non coinvolge i
dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola.
Dal 1° gennaio 2007 non scatterà, infatti, per i dipendenti pubblici,
il periodo di sei mesi previsto dall'accordo entro il quale i
lavoratori del settore privato dovranno comunicare espressamente se
non intendono destinare il trattamento di fine rapporto maturando al
fondo pensione di categoria. In tal caso la quota di trattamento di
fine rapporto resterà in azienda se questa ha meno di 50 dipendenti,
andrà all'Inps se ha più di 50 dipendenti.
Se invece entro i sei mesi previsti dall'accordo non avranno
comunicato nulla alla propria azienda, questa verserà il 100% del
trattamento di fine rapporto al fondo pensione di categoria che
costituirà il secondo pilastro previdenziale.
Il regime in vigore per il personale della scuola. Per il personale
della scuola, invece, la situazione in materia è già codificata
essendo quello del comparto scuola l'unico ad avere già costituito il
fondo pensione complementare, fondo denominato Espero che è operativo
da due anni.
Il personale della scuola in regime di tfs (buonuscita), se non
intende aderire volontariamente al fondo, si vedrà, all'atto della
cessazione dal servizio, liquidare il tfs direttamente dall'Inpdap
secondo la normativa vigente, tfs il cui ammontare al lordo è pari
all'80% dell'ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio
utili a tal fine.
Se, viceversa, intende aderire al fondo, la quota di tfs maturata sarà
commutata in tfr nel quale confluiranno mensilmente i due terzi della
contribuzione prevista per il trattamento di fine rapporto. All'atto
della cessazione dal servizio l'Inpdap corrisponderà al dipendente
scolastico quanto maturato secondo le norme che regolano appunto il
trattamento di fine rapporto.
Il restante terzo della contribuzione dovuta a titolo di trattamento
di fine rapporto confluirà nel fondo Espero e contribuirà a
determinare l'ammontare della pensione complementare che il fondo
corrisponderà all'atto della cessazione dal servizio.
Per il personale della scuola che invece è già in regime di
trattamento di fine rapporto se non aderisce al fondo Espero o a fondi
pensione aperti o polizze previdenziali riscuoterà dall'Inpdap,
all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di fine
rapporto maturato secondo le norme previste dal codice civile e che
l'istituto presieduto da Marco Staderini gestisce direttamente.
Quest'ultimo personale dovrà, in tale ipotesi, accontentarsi della
sola pensione che gli garantisce lo stato.
Una pensione che per effetto delle norme vigenti, suscettibili
peraltro di ulteriori modifiche in pejus, potrebbe non superare
addirittura il 50% dell'ultima retribuzione sempre che possa fare
valere 40 anni di servizio utile a pensione. Molto meno se gli anni
utili saranno meno di 40.