La Corte di cassazione: il preside non può obbligare i docenti al tesserino. I prof non devono timbrare. Nessuna norma, da contratto o legge, lo prevede Italia Oggi del 14/11/2006
Non c'è obbligo per il docente di timbrare il cartellino. La giurisprudenza resta orientata sull'esclusione per il personale insegnante dall'assoggettamento di marcare il proprio tempo di servizio mediante l'uso delle apparecchiature meccaniche come l'obliteratrice o elettroniche come il rilevatore del badge. La decisione più autorevole giunge dalla Corte di cassazione (sentenza n. 11025/2006, sezione lavoro), che ha accolto il ricorso di un docente annullando un provvedimento disciplinare adottato nel 1998 dal provveditorato agli studi di Isernia.
La sanzione era stata assunta a seguito del fatto che l'insegnante si era rifiutato di marcare la propria presenza a scuola ritenendo illegittima la disposizione del preside di obbligare i professori a timbrare un tesserino magnetico personalizzato al momento dell'assunzione e della cessazione del servizio e a ogni sua interruzione. Il giudice di legittimità ha sentenziato che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da un'apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, sotto un profilo strettamente amministrativo, la facoltà, o meglio la possibilità, di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valida solo se discende da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio.
Vengono citate, ad esempi, la convenzione contrattuale dei medici specialisti ambulatoriali delle Asl e il Ccnl degli addetti al servizio legale dell'Enel che contengono entrambe puntuali previsioni sulle modalità di rilevazione del tempo lavorativo. Nel comparto scuola, tuttavia, assume rilievo, per il caso, l'articolo 396 del Testo unico (dlgs n. 297/94), che affida al dirigente i compiti di coordinamento del personale in osservanza della normativa e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro; la Corte ha quindi avuto modo di far rilevare come la normativa pattizia (sia quella vigente, Ccnl 2002-2005, sia quella precedente) non prevede l'uso del cartellino magnetico per gli insegnanti, che pertanto assume le vesti di un sistema adottato abusivamente da parte della pubblica amministrazione.
La conferma di questo assunto viene anche dall'analisi comparata della parte dello stesso Ccnl che riguarda il personale Ata e che resta espressamente disciplinata dall'articolo 89 (normativa specifica, appunto), con la possibilità di adottare il badge come strumento di verifica del tempo lavorativo. Analoga prescrizione non è invece prevista per i professori, i quali hanno, d'altro canto, l'obbligo giuridico di apporre la propria firma nel giornale di classe (il registro) in corrispondenza del giorno e dell'ora del proprio turno di servizio.
In assenza di una norma che preveda come possibile, meno ancora come obbligatorio, l'uso del badge da parte dei docenti, ogni imposizione unilaterale del dirigente scolastico è, per gli effetti, arbitraria, e infatti, nel merito, si è pronunciata anche la sezione lavoro del tribunale di Torino (sentenza del 20 giugno 2006), che ha ritenuto illegittima l'imposizione della timbratura del cartellino e, conseguentemente, ha escluso l'applicabilità di alcuna sanzione disciplinare verso i professori che non osservano il relativo ordine di servizio.
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