Una nota inviata ai dirigenti scolastici dall'Usr
Emilia Romagna Tagli drastici alle supplenze brevi. I budget per le sostituzioni in alcune regioni limati del 25% da ItaliaOggi del 21/3/2006
Per
le scuole drastiche misure di contenimento della spesa relativa alle
supplenze, in particolare quelle brevi e saltuarie, determinate
dall'ulteriore limitazione delle risorse disponibili.
La
privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni ha determinato una crescita esponenziale della spesa
per le supplenze. Ciò in relazione al procedimento fortemente
garantista (a scapito delle esigenze dell'amministrazione di celerità
ed economicità) previsto per l'individuazione dell'avente titolo alla
supplenza e per la successiva fase di accertamento della disponibilità
del docente individuato e di stipulazione del contratto. Da questo
tortuoso percorso nascono le occasioni di rilievi circa la ritualità
delle operazioni, con conseguenti rivendicazioni di risarcimento del
danno per eventuali diritti non rispettati. La spesa per la supplenza
in moltissimi casi risulta più che raddoppiata, considerato il
pagamento in favore di chi ha effettuato la prestazione lavorativa e
di chi ha rivendicato il diritto al conferimento della supplenza, con
conseguente richiesta di risarcimento del danno pari alla retribuzione
non percepita. A tali somme debbono essere aggiunti gli importi
liquidati al ricorrente per il ricorso dinanzi al giudice ordinario.
Puramente illusoria, circa il contenimento del contenzioso (e relativa
spesa), è stata l'introduzione del tentativo obbligatorio di
conciliazione prima del ricorso al giudice. Non occorre tuttavia
trascurare che un rilevante incremento dei costi per le supplenze è
stato determinato dalle disposizioni ispirate a esigenze di
solidarietà sociale quali i benefici riconosciuti in favore di
lavoratori portatori di handicap o che assistano familiari in
condizioni di grave disagio. Analogo effetto, e certamente più
rilevante in termini di spesa, è stato prodotto dalle provvidenze
previste a tutela della maternità (finalità di rilevante interesse in
un paese con problemi di decremento demografico) e applicabili alle
lavoratrici gestanti (specie nei casi di maternità a rischio) e madri,
laddove siano individuate per la posizione in graduatoria come aventi
diritto alla supplenza.
La
nota della direzione regionale dell'Emilia Romagna, richiamando
l'articolo 22, comma 6, della
legge n. 448/01, indica come misura di
contenimento le sostituzioni con personale docente interno per assenze
fino a 15 giorni nelle scuole secondarie. Per altro verso, con
riguardo alla scuola primaria, ribadisce la necessità di utilizzazione
del personale interno per le sostituzioni nei primi cinque giorni di
assenza (si suggerisce di estendere tale misura anche alle scuole
dell'infanzia). In proposito, viene richiamato l'articolo 1, comma 72,
della
legge n. 662/96, ma dovrebbero essere considerate anche le
disposizioni contenute nel contratto di lavoro. |