Ecco che cosa prevedono la legge e le circolari
sulle modalità per recarsi alle urne il 9 e 10 aprile.

Elezioni, tutti i permessi per chi vota.

Se il docente risiede in un comune diverso ha diritto a 2 giorni

da ItaliaOggi del 21/3/2006

 

Le elezioni per il rinnovo del parlamento, fissate per i giorni 9 e 10 aprile, offrono l'occasione per fare il punto sulla normativa che, relativamente al personale del comparto scuola, disciplina la concessione e la fruizione dei permessi per svolgere la campagna elettorale, se candidato, per esercitare il diritto di voto in comune diverso da quello di servizio, ovvero per adempiere alle funzioni di presidente, di scrutatore o di rappresentante di lista nei seggi.

  • Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il personale docente della scuola con contratto a tempo indeterminato che è interessato allo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato la normativa che disciplina i permessi continua a essere quella contenuta nel telefax n. 3121 del 17 aprile 1996 con il quale la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica ha espresso l'avviso che il dipendente del comparto scuola che in occasione di una consultazione generale partecipa come candidato alla relativa campagna elettorale può essere ammesso a fruire, in aggiunta ai tre giorni di permesso retribuito e ai sei giorni di ferie previsti dal ccnl vigente (articolo 15, comma 2, del ccnl 24 luglio 2003), anche, ove espressamente richiesto, di un ulteriore periodo rientrante nell'istituto dell'aspettativa di cui all'articolo 18 del medesimo contratto. Nel caso di concessione di quest'ultimo istituto all'interessato, si legge sempre nel telefax, deve essere espressamente comunicato che l'aspettativa comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo, periodo tuttavia che a tali ultimi fini potrà essere riscattato con oneri interamente a carico del richiedente.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione per la disciplina dei sei giorni di ferie prevista per i soli docenti dall'articolo 13, comma 9, del ccnl. Al personale docente e Ata con contratto di lavoro a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche potranno essere concessi al massimo sei giorni di permesso non retribuito.

 

  • Permessi per l'esercizio del diritto di voto. In materia di permessi per esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di servizio anche per il personale della scuola è ancora in vigore la normativa contenuta nella circolare n. 23 del 10 marzo 1992 della Ragioneria generale dello stato - Igop. Il permesso, limitato a un giorno se il comune elettorale dista da quello di servizio tra i 350 e i 700 chilometri, a due giorni per distanze superiori a 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole, comprensivi entrambi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dovrà essere concesso e retribuito esclusivamente al personale che avendo chiesto il cambio di residenza non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di nuova residenza. Il personale che, come è suo diritto, ha mantenuto invece la residenza in comune diverso da quello in cui presta servizio per esercitare il diritto di voto potrà utilizzare, se incaricato a tempo indeterminato, uno o due dei tre giorni di permesso previsti dal comma 2 dell'articolo 15 del ccnl 24 luglio 2003; se assunto con contratto a tempo determinato ha diritto, sempre nel limiti di uno o due giorni, a un permesso non retribuito.

 

  • Permessi per esercitare la funzione di presidente o di scrutatore nel seggio elettorale. Il personale della scuola nominato presidente o scrutatore in un seggio elettorale ha diritto, oltre a un compenso forfettario, che, come dispone la legge n. 21 marzo 1990, n. 53, non è assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, ad assentarsi dal servizio per tutto il periodo richiesto per il funzionamento del seggio elettorale. La circolare 16 settembre 1996, n. 7069, emanata dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica, ha precisato che i giorni compresi nel periodo di funzionamento del seggio elettorale, compreso il sabato, devono ritenersi giornate lavorative. Ne consegue, si legge sempre nella circolare, che se un lavoratore presta il proprio lavoro presso l'amministrazione ed ente di appartenenza secondo un orario articolato settimanalmente su cinque giorni, con il sabato libero, a esso spettano per l'opera prestata presso il seggio due giornate di riposo compensativo, una per il sabato (non lavorativo) e l'altra per la domenica (giorno festivo). Per il calcolo del numero dei giorni di riposo compensativo non si deve tenere conto anche del numero complessivo delle ore di lavoro prestato presso il seggio, venendo dette ore a essere compensate con il particolare trattamento economico spettante ai componenti del seggio.

 

  • Permessi per svolgere la funzione di rappresentante di lista. Per effetto di quanto dispone la citata legge n. 53/1990, anche al personale della scuola designato rappresentante di lista spettano i permessi retribuiti e i giorni di recupero compensativo previsti per il presidente e gli scrutatori. Relativamente alle modalità di fruizione dei giorni di recupero compensativo, si ritiene che possano trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 53 del ccnl 24 luglio 2003.

 

  • Agevolazioni sulle spese di viaggio. Per gli elettori che a qualsiasi titolo devono raggiungere le sedi dei seggi elettorali sono previste le seguenti agevolazioni sulle spese di viaggio, su presentazione della tessera elettorale:

- Elettori residenti in Italia. Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1a sia per la 2a classe, se si utilizzano esclusivamente treni regionali, interregionali ed espressi. Utilizzando treni Intercity ed Eurostar va corrisposto, oltre alla tariffa ordinaria ridotta del 60%, anche interamente il supplemento previsto per tali treni. Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

- Elettori residenti all'estero. Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1a classe e gratuita di 2a classe. In entrambi i casi va aggiunto il supplemento per intero se si utilizzano treni Intercity ed Eurostar. Nave: riduzione del 60% in classe superiore e del 100% in classe inferiore. Auto: gratuità del pedaggio autostradale.