Ecco
che cosa prevedono la legge e le circolari
sulle modalità per recarsi alle urne il 9 e 10 aprile.
Elezioni, tutti i permessi per chi vota.
Se
il docente risiede in un comune diverso ha diritto a 2 giorni
da ItaliaOggi del
21/3/2006
Le
elezioni per il rinnovo del parlamento, fissate per i giorni 9 e 10
aprile, offrono l'occasione per fare il punto sulla normativa che,
relativamente al personale del comparto scuola, disciplina la
concessione e la fruizione dei permessi per svolgere la campagna
elettorale, se candidato, per esercitare il diritto di voto in comune
diverso da quello di servizio, ovvero per adempiere alle funzioni di
presidente, di scrutatore o di rappresentante di lista nei seggi.
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Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il
personale docente della scuola con contratto a tempo indeterminato che
è interessato allo svolgimento della campagna elettorale in qualità di
candidato la normativa che disciplina i permessi continua a essere
quella contenuta nel telefax n. 3121 del 17 aprile 1996 con il quale
la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la
funzione pubblica ha espresso l'avviso che il dipendente del comparto
scuola che in occasione di una consultazione generale partecipa come
candidato alla relativa campagna elettorale può essere ammesso a
fruire, in aggiunta ai tre giorni di permesso retribuito e ai sei
giorni di ferie previsti dal ccnl vigente (articolo 15, comma 2, del
ccnl 24 luglio 2003), anche, ove espressamente richiesto, di un
ulteriore periodo rientrante nell'istituto dell'aspettativa di cui
all'articolo 18 del medesimo contratto. Nel caso di concessione di
quest'ultimo istituto all'interessato, si legge sempre nel telefax,
deve essere espressamente comunicato che l'aspettativa comporta la
perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di
quiescenza e di previdenza per il relativo periodo, periodo tuttavia
che a tali ultimi fini potrà essere riscattato con oneri interamente a
carico del richiedente.
Le
suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei
dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione per la
disciplina dei sei giorni di ferie prevista per i soli docenti
dall'articolo 13, comma 9, del ccnl. Al personale docente e Ata con
contratto di lavoro a tempo determinato, annuale o fino al termine
delle attività didattiche potranno essere concessi al massimo sei
giorni di permesso non retribuito.
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Permessi per l'esercizio del diritto di voto. In materia di permessi
per esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di
servizio anche per il personale della scuola è ancora in vigore la
normativa contenuta nella circolare n. 23 del 10 marzo 1992 della
Ragioneria generale dello stato - Igop. Il permesso, limitato a un
giorno se il comune elettorale dista da quello di servizio tra i 350 e
i 700 chilometri, a due giorni per distanze superiori a 700 chilometri
o per spostamenti da e per le isole, comprensivi entrambi del tempo
occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dovrà essere concesso e
retribuito esclusivamente al personale che avendo chiesto il cambio di
residenza non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste
elettorali del comune di nuova residenza. Il personale che, come è suo
diritto, ha mantenuto invece la residenza in comune diverso da quello
in cui presta servizio per esercitare il diritto di voto potrà
utilizzare, se incaricato a tempo indeterminato, uno o due dei tre
giorni di permesso previsti dal comma 2 dell'articolo 15 del ccnl 24
luglio 2003; se assunto con contratto a tempo determinato ha diritto,
sempre nel limiti di uno o due giorni, a un permesso non retribuito.
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Permessi per esercitare la funzione di presidente o di scrutatore nel
seggio elettorale. Il personale della scuola nominato presidente o
scrutatore in un seggio elettorale ha diritto, oltre a un compenso
forfettario, che, come dispone la legge n. 21 marzo 1990, n. 53, non è
assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione
della base imponibile ai fini fiscali, ad assentarsi dal servizio per
tutto il periodo richiesto per il funzionamento del seggio elettorale.
La circolare 16 settembre 1996, n. 7069, emanata dalla presidenza del
consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica, ha
precisato che i giorni compresi nel periodo di funzionamento del
seggio elettorale, compreso il sabato, devono ritenersi giornate
lavorative. Ne consegue, si legge sempre nella circolare, che se un
lavoratore presta il proprio lavoro presso l'amministrazione ed ente
di appartenenza secondo un orario articolato settimanalmente su cinque
giorni, con il sabato libero, a esso spettano per l'opera prestata
presso il seggio due giornate di riposo compensativo, una per il
sabato (non lavorativo) e l'altra per la domenica (giorno festivo).
Per il calcolo del numero dei giorni di riposo compensativo non si
deve tenere conto anche del numero complessivo delle ore di lavoro
prestato presso il seggio, venendo dette ore a essere compensate con
il particolare trattamento economico spettante ai componenti del
seggio.
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Permessi per svolgere la funzione di rappresentante di lista. Per
effetto di quanto dispone la citata legge n. 53/1990, anche al
personale della scuola designato rappresentante di lista spettano i
permessi retribuiti e i giorni di recupero compensativo previsti per
il presidente e gli scrutatori. Relativamente alle modalità di
fruizione dei giorni di recupero compensativo, si ritiene che possano
trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 53 del
ccnl 24 luglio 2003.
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Elettori residenti in Italia. Treno: riduzione del 60% sulla tariffa
ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1a sia per la 2a classe, se si
utilizzano esclusivamente treni regionali, interregionali ed espressi.
Utilizzando treni Intercity ed Eurostar va corrisposto, oltre alla
tariffa ordinaria ridotta del 60%, anche interamente il supplemento
previsto per tali treni. Nave: riduzione del 60% sulla tariffa
ordinaria (andata e ritorno).
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Elettori residenti all'estero. Treno: riduzione del 60% sulla tariffa
ordinaria di 1a classe e gratuita di 2a classe. In entrambi i casi va
aggiunto il supplemento per intero se si utilizzano treni Intercity ed
Eurostar. Nave: riduzione del 60% in classe superiore e del 100% in
classe inferiore. Auto: gratuità del pedaggio autostradale.
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