Permessi caducati senza conferma.
da ItaliaOggi del
14/3/2006
I
permessi previsti dalla legge n. 104/92, per i disabili e per chi li
assiste, possono essere erogati anche sulla base del solo verbale di
accertamento della commissione medica della Asl. Ma se la commissione
di verifica non convalida il verbale della Asl, il lavoratore deve
restituire l'equivalente delle prestazioni fruite. È questo uno dei
chiarimenti contenuti in una circolare emanata il 3 marzo scorso (n.
32) dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (disponibile sul
sito www.inps.it).
Il provvedimento non si applica direttamente alla scuola, ma
costituisce comunque un parere autorevole, che può essere utilizzato
per dirimere eventuali questioni anche presso le istituzioni
scolastiche.
L'ente previdenziale ha argomentato la pronuncia facendo presente che
le commissioni mediche, quando si pronunciano in tema di accertamento
dell'handicap in situazione di gravità, vengono integrate
dall'operatore sociale e dall'esperto.
E dunque, il giudizio, che collegialmente si esprime in tale sede, può
a ben diritto considerarsi in certa misura di rango superiore a quello
formulato dello specialista Asl.
In buona sostanza, la commissione emette un giudizio che la legge
stessa le demanda, in attesa del perfezionamento dell'iter. E quindi,
secondo l'Inps, è possibile riconoscere transitoriamente la
prestazione richiesta. Fermo restando che, qualora la commissione
medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il
riconoscimento della gravità dell'handicap, si dovrà procedere al
recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite.
È necessario quindi che il lavoratore rilasci una dichiarazione in cui
si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo
negativo, sarà tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la
scadenza dei primi sei mesi.
Periodo, questo, da considerare come massimo fruibile, in attesa della
conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria
degli specialisti e quella della commissione Asl.
L'Inps ha chiarito, inoltre, che il certificato dello specialista Asl,
per essere idoneo a sostituire la certificazione delle commissioni Asl
ai fini della legge n. 104/92, deve evidenziare ´le difficoltà
socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia
determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa
assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e
coscienza'