Permessi caducati senza conferma.

da ItaliaOggi del 14/3/2006

 

I permessi previsti dalla legge n. 104/92, per i disabili e per chi li assiste, possono essere erogati anche sulla base del solo verbale di accertamento della commissione medica della Asl. Ma se la commissione di verifica non convalida il verbale della Asl, il lavoratore deve restituire l'equivalente delle prestazioni fruite. È questo uno dei chiarimenti contenuti in una circolare emanata il 3 marzo scorso (n. 32) dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (disponibile sul sito www.inps.it).
Il provvedimento non si applica direttamente alla scuola, ma costituisce comunque un parere autorevole, che può essere utilizzato per dirimere eventuali questioni anche presso le istituzioni scolastiche.

L'ente previdenziale ha argomentato la pronuncia facendo presente che le commissioni mediche, quando si pronunciano in tema di accertamento dell'handicap in situazione di gravità, vengono integrate dall'operatore sociale e dall'esperto.

E dunque, il giudizio, che collegialmente si esprime in tale sede, può a ben diritto considerarsi in certa misura di rango superiore a quello formulato dello specialista Asl.

In buona sostanza, la commissione emette un giudizio che la legge stessa le demanda, in attesa del perfezionamento dell'iter. E quindi, secondo l'Inps, è possibile riconoscere transitoriamente la prestazione richiesta. Fermo restando che, qualora la commissione medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell'handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite.

È necessario quindi che il lavoratore rilasci una dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, sarà tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi.

Periodo, questo, da considerare come massimo fruibile, in attesa della conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria degli specialisti e quella della commissione Asl.

L'Inps ha chiarito, inoltre, che il certificato dello specialista Asl, per essere idoneo a sostituire la certificazione delle commissioni Asl ai fini della legge n. 104/92, deve evidenziare ´le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza'