Insegnante a tempo determinato: non licenziabile prima della scadenza del contratto. di Giuseppe Guzzo, La Tecnica della Scuola del 3/3/2006
Sulla corretta applicazione dell’istituto della giusta causa nel licenziamento degli insegnanti con incarico a tempo determinato non è stato mai facile fare chiarezza nonostante la lettera c) dell’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli insegnanti.
In genere a prevalere è stata, e purtroppo ancora è, l’opinione secondo cui nella circostanza del venir meno della presenza dell’alunno e degli alunni, nella scuola, circostanza che aveva giustificato la nomina all’inizio dell’anno scolastico, si potesse scindere il contratto di lavoro. Per il futuro non pochi dirigenti scolastici potranno iniziare a cambiare idea atteso che la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 455 in data 25 ottobre, ha accolto il ricorso di una insegnante di sostegno che si era vista revocare l’incarico a tempo determinato essendosi trasferito ad altra scuola l’alunno che a suo tempo le era stato affidato. Si è trattato, in verità, della conferma della sentenza di primo grado che già aveva sancito l’illegittimità dell’applicazione dell’istituto della giusta causa e accolto il ricorso dell’insegnante interessata. A parte il fatto che, secondo l’organo d’appello giudicante, l’amministrazione scolastica deve rispettare il contratto di lavoro degli insegnanti colà dove si fa divieto di licenziamento nelle fattispecie, è interessante notare il discorso di natura pedagogica e didattica fatto dai giudici i quali, ancora una volta, nella complessa materia dell’integrazione degli alunni portatori di disabilità, hanno denotato una consapevolezza del problema tante volte superiore allo stesso personale scolastico. Per i giudici, infatti, non si può licenziare in quanto l’insegnante assegnato all’alunno portatore di disabilità è contitolare della classe e nella classe deve continuare ad essere utilizzato. |