Nuove graduatorie senza montagna. In attesa del responso della Consulta, in Sicilia il Tar impone di rifare le liste. Via il doppio punteggio agli insegnanti dei comuni disagiati di Antimo Di Geronimo, da ItaliaOggi del 30/5/2006
A Catania il punteggio di montagna resta in bilico. E fino a quando la Corte costituzionale non si pronuncerà, l'attribuzione del raddoppio del punteggio, nelle graduatorie permanenti di terza fascia, dovrà rimanere sospesa. Così ha deciso il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza 308/2006 (registro generale 413/2006). I giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello proposto dall'amministrazione scolastica, che aveva impugnato un'ordinanza del Tar Catania (rg 2907, depositata l'11 gennaio scorso). E adesso il centro servizi amministrativi di Catania dovrà rifare le graduatorie. L'antefatto I magistrati di primo grado avevano accolto un'istanza cautelare, con la quale una docente aveva chiesto la sospensione della graduatoria permanente, dove risultava inclusa, nella quale era stato attribuito il doppio punteggio di montagna ad alcuni controinteressati. E a seguito di tale provvedimento, l'amministrazione aveva proposto appello al consiglio di giustizia amministrativa. Ricorso che veniva rigettato con relativa conferma della pronuncia espressa da giudice di primo grado. La fase cautelare Va detto subito, peraltro, che si tratta, in entrambi i casi, di provvedimenti emessi in sede cautelare. Resta il fatto, però, che per ottenere l'accoglimento di un ricorso di questi tipo è necessario, comunque, che vi siano due presupposti: l'incombenza del danno irreparabile (il periculum in mora) e il ragionevole convincimento, da parte del giudice, che le motivazioni addotte dal ricorrente, a sostegno della domanda, siano giuridicamente fondate (il cosiddetto fumus boni iuris).Ciò non vuole dire che la pronuncia cautelare determini automaticamente l'accoglimento del ricorso in sede di merito. Fermo restando, però, che essa costituisce un presupposto importante in vista delle successive fasi del giudizio. Per il Tar è incostituzionale Nel caso specifico, peraltro, il convincimento del giudice di prime cure, circa la fondatezza del fumus, è stato tale da ritenere percorribile la strada della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, al fine di verificare la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale posta in un precedente procedimento (ricorso n. 2218/2005). E l'appello conferma In buona sostanza, dunque, dagli atti sembrerebbe evincersi che la prevalente magistratura amministrativa siciliana, sia di primo sia di secondo grado, sarebbe incline a ritenere incostituzionale la maggiorazione di punteggio prevista dalla legge n. 143 in favore dei soggetti che abbiano prestato servizio in comuni di montagna, in sedi scolastiche al di sopra dei 600 metri. E tale convincimento avrebbe indotto i giudici a sospendere la graduatoria impugnata, salvo annullarla definitivamente, qualora la Consulta dovesse ritenere manifestatamente fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Tar Catania. Ma la Consulta non si esprime In ogni caso l'ultima parola spetta alla Consulta, che a tutt'oggi non si è ancora pronunciata.Nel frattempo i precari catanesi restano con il fiato sospeso e con essi i docenti immessi in ruolo l'anno scorso che, qualora la Consulta dovesse accogliere il ricorso, potrebbero decadere dall'incarico. |