Sotto accusa gli organi collegiali

sui provvedimenti disciplinari

verso il personale scolastico.

da Tuttoscuola del 22/5/2006

 

Cinque anni fa la Corte dei Conti inviò al ministro dell’Istruzione avviso formale per grave situazione nell’applicazione dei procedimenti disciplinari verso il personale.

L’avviso formale è stato replicato nuovamente nei confronti del nuovo ministro.

Per quel che riguarda le sanzioni e per ciò che riguarda la tempistica – osserva la Corte dei Conti - la situazione attuale non è migliorata rispetto a quella gravemente censurata con la precedente delibera del 2001.

La prima accusa, ieri come oggi, è al sistema normativo nel suo complesso:
"In particolare la precedente indagine aveva messo in luce come le decisioni disciplinari non avessero responsabili ben precisi, in quanto originate da un complesso articolato di competenze, la cui unica sinergia consiste nel ridurre progressivamente le pene edittali previste per i condannati."

La seconda accusa, ieri come oggi, è agli organi collegiali:
"In questo ruolo si distinguevano e continuano a distinguersi gli organismi collegiali a prevalente composizione sindacale, i quali - unico caso nel pubblico impiego dopo la riforma - sono intestatari di un potere di codecisione. Invero, detto potere è sostanzialmente unilaterale, dal momento che i pareri emessi sono vincolanti nel precludere le sanzioni espulsive: nella buona sostanza, se gli organi consultivi (consigli scolastici provinciali e Consiglio nazionale della pubblica istruzione) propongono per il peggiore dei delitti una sanzione blanda, l'Amministrazione non può aggravarla ma solo ridurla."

La terza accusa, ieri come oggi, è alle procedure messe in atto:
"Il ruolo vanificatore degli organismi consultivi risultava rafforzato dai gravi ritardi ingenerati dalla loro lentezza nell’esercitare la funzione: il superamento dei termini di legge per l’adozione delle sanzioni finiva per consentire ricorsi fondati solo sulla forma ma efficaci nel provocare l’annullamento in sede giurisdizionale della sanzione e la permanenza in servizio dei condannati".