Concorso dirigenti.
Possibili effetti della riserva cancellata.
da
Tuttoscuola del 16/5/2006
Come pubblicato nei giorni scorsi dal
nostro sito, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 8-bis della legge 186/2004 che
prevedeva il diritto a riserva dei candidati a posti nei concorsi
dirigenziali della scuola e nel conferimento degli incarichi di
presidenza.
Con la
sentenza n. 190 del 3 maggio scorso la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittima la norma il diritto alla riserva di posti per
incarichi di presidenza, a seguito di un ricorso presentato a suo
tempo al Tar della Puglia da parte di alcuni docenti che erano stati
esclusi dall’incarico, in quanto sopravanzati in graduatoria da
colleghi appartenenti alle cosiddette categorie protette (invalidi
civili, orfani o vedove di guerra, per servizio o per lavoro, ecc.).
L’esclusione dei riservisti dall’incarico e, soprattutto, dalla loro
conferma per il prossimo anno scolastico, apre una prospettiva per
coloro che non hanno potuto avere l’incarico di presidenza nel
corrente anno scolastico per effetto dell’applicazione della riserva
in favore di altri aspiranti, come precisa l’Anp sul proprio sito
(www.anp.it) con la possibilità di chiederlo come "conferma" per il
prossimo anno scolastico.
L’Anp, che già aveva tutelato in sede giurisdizionale alcuni
ricorrenti, invita tutti gli interessati a rivolgersi sollecitamente
per le opportune informazioni e chiarimenti al suo servizio di
consulenza, che ha, fra l’altro, predisposto un apposito modello di
domanda per tale evenienza.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 8-bis, nei
concorsi per dirigenti delle scuole non potranno più avere effetto le
riserve di posti (applicate in forma ridotta solamente a parità di
punteggio). Alcuni candidati ammessi al corso di formazione (su quota
definita) dovrebbero lasciare il posto a candidati non riservisti con
uguale punteggio.
Insomma, questi ed altri effetti, sanno
proprio di piccolo terremoto.