Sicurezza, pioggia di nuovi fondi.

Ci sono 2,4 milioni di euro in più a disposizione delle scuole

da ItaliaOggi del 23/5/2006

 

Al via la seconda tranche di fondi per le scuole, da destinare alle iniziative di formazione per la sicurezza sul lavoro. Con una circolare emanata dal ministero dell'istruzione l'8 maggio scorso si prevede anche la ripartizione, regione per regione, dei fondi aggiuntivi (prot. Uff.VIII/883).
Si tratta complessivamente di 2.445.850 euro, che andranno ad aggiungersi agli oltre 16 milioni di euro già a disposizione dell'amministrazione scolastica, previsti, complessivamente, da un decreto emanato il 29 dicembre 2005 dal ministero dell'economia.

I fondi dovranno essere destinati per la metà al completamento delle attività formative già attivate.

E per l'altra metà alle altre iniziative di competenza, previste dalle disposizioni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.

 

Gli strumenti di tutela

Tra questi, il più importante è la redazione del cosiddetto documento dei rischi, che serve a prevenire l'insorgenza di danni e infortuni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Per redigere il testo il dirigente può avvalersi anche della collaborazione di un esperto: il responsabile della sicurezza. Fermo restando che l'eventuale responsabilità rimane in capo al dirigente stesso. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi comprende, inoltre, l'individuazione di lavoratori che si occuperanno, al bisogno, dell'attuazione delle misure previste nei piani di evacuazione (figure sensibili). I lavoratori, dal canto loro, vengono tutelati anche dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che viene designato tra i componenti della rappresentanza sindacale unitaria di scuola. Ecco qualche dettaglio in più.

 

Il dirigente risponde dei lavoratori

Nelle scuole, gli obblighi previsti per i datori di lavoro del settore privato, in materia di sicurezza sul lavoro, ricadono sul dirigente scolastico. Gli adempimenti previsti dalla legge, peraltro, servono a tutelare la salute del personale docente e Ata.

Nelle scuole dove sono previste attività didattiche di laboratorio con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici oppure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, il dirigente risponde anche della sicurezza degli studenti. In quest'ultimo caso, infatti, gli studenti sono equiparati ai lavoratori, limitatamente, però, ai periodi in cui utilizzano le attrezzature di laboratorio.

 

Il documento per la valutazione dei rischi

Il dirigente deve provvedere, inoltre, alla redazione del cosiddetto documento relativo alla valutazione dei rischi. Nelle scuole dove è stato designato un esperto quale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, il documento deve essere redatto in collaborazione con quest'ultimo.

È prevista, inoltre, la possibilità di avvalersi anche della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, oppure degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

 

Il medico competente

Se la valutazione dei rischi all'interno dell'istituzione scolastica ha fatto emergere situazioni tali da determinare la necessità di controlli sanitari, il dirigente dovrà procedere anche alla nomina del medico competente. Il conferimento dell'incarico dovrà avvenire dopo che il dirigente si sarà messo d'accordo con l'azienda sanitaria locale competente per territorio o con una struttura pubblica dove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni.

 

Il responsabile della sicurezza

Nelle scuole che non superano i 200 lavoratori il dirigente può assumere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi. Fermo restando che può anche scegliere di designare un esperto. Nel qual caso, l'incarico non potrà che essere conferito con la procedura negoziale prevista per la stipula dei contratti. Vale a dire, per il tramite dello scambio tra proposta e accettazione. Tale rapporto negoziale avrà natura sinallagmatica e, dunque, il titolare dell'incarico svolgerà la prestazione in cambio di un corrispettivo. L'individuazione del responsabile del servizio dovrà avvenire facendo riferimento alle seguenti categorie:

a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari disponibile;

b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari disponibile;

c) personale interno a una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto a operare per una pluralità di istituti.

 

L'esperto in rete

Gruppi di istituti potranno avvalersi, in comune, dell'opera di un unico esperto esterno, che lavorerà per coordinare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati a questo scopo dal dirigente scolastico. A questo proposito potrà essere stipulata un'apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza, previa intesa con gli stessi enti e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno.

 

Il rappresentante per la sicurezza

In ogni scuola, la rappresentanza sindacale unitaria dovrà eleggere al suo interno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il compito del rappresentante sarà quello di fare da punto di raccordo tra i lavoratori e il dirigente scolastico, per segnalare le situazioni di rischio e per coadiuvare il capo d'istituto nell'adozione delle possibili soluzioni.

 

Le figure sensibili

Una volta definito il documento di valutazione dei rischi, il dirigente scolastico dovrà elaborare il piano della sicurezza e la relativa programmazione e attuazione degli interventi. Il tutto tenendo conto delle priorità e delle disponibilità finanziarie. E dovrà anche individuare le cosiddette figure sensibili. Vale a dire: i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Queste figure potranno essere individuate anche nel collaboratore scolastico, nell'assistente tecnico per i laboratori oppure nel docente di educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate. Il tutto previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Formazione e informazione

Il dirigente scolastico dovrà anche assicurare, a ciascun lavoratore, un'informazione e una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e in relazione alle mansioni svolte. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti dovranno avvenire durante l'orario di lavoro e non potranno comportare alcun onere economico a loro carico.

La formazione costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, che dovrà predisporre, a questo scopo, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.