Dal giudice l'obbligo del cartellino.
Contestata l'applicabilità nella scuola
della legge n. 724/94
da
ItaliaOggi del
16/5/2006
Al vaglio del giudice del lavoro il controllo
della presenza in servizio dei docenti e la legittimità dell'obbligo
di timbratura del cartellino, instaurato dal dirigente scolastico per
esigenze organizzative e per l'ordinato funzionamento della scuola.
La questione è stata riproposta da un docente di liceo di Torino, che
aveva contestato il sistema in uso da tempo nella scuola in cui
prestava servizio, astenendosi sistematicamente e continuativamente
dalla timbratura del cartellino di presenza, pur avendo in precedenza
rispettato tale obbligo come gli altri suoi colleghi. Il docente aveva
persistito nel comportamento omissivo nonostante lo specifico invito
rivoltogli dal dirigente dopo la constatazione delle ripetute
inosservanze. Sembra che la decisione del docente del liceo di Torino
di non timbrare il cartellino, fosse maturata a seguito del decreto
ministeriale che aveva annullato il provvedimento disciplinare
(avvertimento scritto) irrogato dal dirigente scolastico a un altro
docente che si era rifiutato più volte di timbrare il cartellino di
presenza. Tanto, a prescindere dalla motivazione del provvedimento di
annullamento della sanzione disciplinare inflitta al dipendente
refrettario ad osservare l'obbligo imposto per la rilevazione
dell'orario di arrivo a scuola. Il decreto ministeriale di
annullamento della sanzione disciplinare irrogata al docente, era
stato emesso in relazione al parere (vincolante e preclusivo di una
reformatio peggiorativa) del Consiglio di disciplina costituito
all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
IL PROBLEMA DEL CONTROLLO
DELLA PRESENZA
L'esigenza del controllo della presenza in servizio dei docenti
mediante timbratura del cartellino, o firma di un apposito foglio o
registro, non è solo finalizzata alla verifica della puntualità e
dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Diviene
consistente, specie in istituti ospitati in plessi molto vasti o in
edifici diversi ma facenti capo ad un unico ufficio amministrativo di
organizzazione dell'attività didattica, la necessità di rilevare con
tempestività eventuali ritardi o assenze non segnalate per tempo (per
possibili difficoltà di comunicazione) per i necessari interventi,
anche di temporanea sostituzione, ai fini della vigilanza. I dirigenti
sottolineano soprattutto a questo scopo l'opportunità del controllo,
mirato all'ordinato funzionamento della scuola. Questa particolare
finalità era stata prospettata dal dirigente, nel caso in questione,
come motivo di introduzione del sistema di controllo automatizzato e
nell'invito rivolto al docente a rispettare l'adempimento osservato in
precedenza, fin dal momento di introduzione del sistema vigente anche
per gli altri dipendenti, ossia amministrativi, tecnici, ausiliari.
LE RAGIONI PROSPETTATE DAL
DOCENTE
I motivi che suffragano la contestazione del docente sono stati
proposti già nel tentativo di conciliazione della controversia,
instaurato in relazione alla sanzione disciplinare inflittagli per non
avere ottemperato all'invito del dirigente. Nel corso del tentativo
obbligatorio di conciliazione le parti avevano ribadito i loro punti
di vista circa la questione di merito (legittimità dell'ordine di
timbratura del cartellino). Il docente ora, nel ricorso, sottolinea
che il sistema di controllo della presenza in servizio per essere
applicabile al personale docente ´avrebbe dovuto essere oggetto di
regolamentazione o per il tramite di normativa secondaria (atto
ministeriale: circolare o nota), oppure più propriamente in sede di
contrattazione' di istituto. In sostanza, si contesta l'applicabilità
immediata al personale docente della norma contenuta nella legge n.724/94,
che all'art. 22 (comma 3) stabilisce: ´L'orario di lavoro, comunque
articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di
tipo automatizzato'. Una sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Valle d'Aosta (n. 149/97), tuttavia, aveva respinto
l'ipotesi che dal testo della norma si potesse evincere l'esclusione
dei docenti dalle previste forme di controlli obiettivi. Nel ricorso
al giudice del lavoro il docente si richiama, invece, ad una sentenza
della Corte di cassazione (sezione penale del 13/11/96, n. 790), la
quale riconosce la funzione del registro di classe a far fede erga
omnes, quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe
dall'insegnante. Da ciò, secondo il ricorrente, discende che ´per la
rilevazione delle presenze dei docenti non è necessario il controllo
degli orari mediante l'orologio marcatempo'. La presenza in servizio
dei docenti ´è attestata dalla firma del registro di classe che ha
natura di atto pubblico e, pur non identificandosi con il registro del
professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe e
destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a
documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica'. Il
contrasto delle posizioni e l'attuale orientamento non univoco della
giurisprudenza di merito (la sentenza della Cassazione non riguarda
direttamente la questione) acuiscono l'interesse e l'attesa per la
soluzione della questione.