Incostituzionale
la riserva per incarichi di presidenza.
Effetti sul concorso a dirigente?
da
Tuttoscuola dell'11/5/2006
La Corte costituzionale ha dichiarato
illegittima la norma che prevede il diritto alla riserva di posti per
incarichi di presidenza, a seguito di un ricorso presentato a suo
tempo al Tar della Puglia da parte di alcuni docenti che erano stati
esclusi dall’incarico, in quanto sopravanzati in graduatoria da
colleghi appartenenti alle cosiddette categorie protette (invalidi
civili, orfani o vedove di guerra, per servizio o per lavoro, ecc.).
La sentenza n. 190 del 3 maggio ha infatti dichiarato illegittimo
l’art. 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 con il quale era
stata disposta questa riserva di posti per concorsi dirigenziali e per
incarichi di presidenza.
Per effetto della sentenza, diversi incaricati riservisti non
dovrebbero più essere riconfermati per il prossimo anno scolastico.
Non è ancora possibile sapere se al loro posto potranno subentrare i
ricorrenti esclusi a suo tempo dall’incarico oppure dovranno essere
adottate per la prima volta le reggenze, dato che il conferimento
degli incarichi non è più previsto.
Delle possibili implicazioni legali si sta facendo carico l'Anp
(www.anp.it).
Difficile sapere se la sentenza potrà avere anche effetto immediato
con revoca dell’incarico da subito con conseguente catena di revoche
di supplenze annuali ad un mese dal termine delle lezioni.
La dichiarazione di illegittimità dell’art. 8-bis dovrebbe avere
effetti anche sul concorso a dirigente scolastico in fase di
svolgimento, in quanto anche in quel bando è contemplato il
riferimento alla riserva con indicazione esplicita dell’articolo
incriminato.
Qualche candidato che, dopo il superamento delle prove scritte e
orali, è già stato incluso nel contingente ammesso al corso di
formazione per effetto della riserva di cui all’art. 8-bis, potrebbe
vedersi escluso.