Via all'assalto dei supplenti.

Potranno partecipare anche i nuovi laureati

da ItaliaOggi del 16/5/2006

 

I docenti precari, che intendono modificare le sedi scolastiche per le graduatorie d'istituto, hanno tempo fino al 5 giugno per presentare le domande ai centri servizi amministrativi. Per chiedere lo scioglimento della riserva e l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti, invece, il termine è stato fissato al 30 giugno prossimo. Lo ha reso noto il ministero dell'istruzione, con una circolare emanata il 9 maggio scorso (n. 40, prot. 582). Il dispositivo (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso) ribadisce la possibilità di far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede per gli invalidi civili cui sia stato riconosciuto un grado di invalidità superiore a 2/3 (articolo 21 legge 104/92). Ed estende questo beneficio anche ai portatori di handicap grave (articolo 33, comma 6, legge 104/92) e ai soggetti che li assistono in via esclusiva (articolo 33, comma 5, legge 104/92, come regolato dall'articolo 7 comma 1 del contratto sulla mobilità). Coloro che intendono far valere il diritto di priorità nella scelta della sede dovranno presentare le domande entro il 30 giugno. La domanda va corredata con la certificazione medica e, per gli assistenti in via esclusiva, con una dichiarazione personale e con le eventuali dichiarazioni di altri parenti, recanti le motivazioni oggettive che impediscono agli stessi di assumere in solido l'onere dell'assistenza. I moduli per presentare le istanze sono allegati alla circolare ministeriale. Per le autocertificazioni la circolare rimanda all'articolo 9 del contratto sulla mobilità di quest'anno, sottoscritto il 21 dicembre 2005. I moduli per l'inserimento a pieno titolo, a seguito dello scioglimento della riserva, sono, invece, quelli allegati ai relativi decreti.
Scioglimento delle riserve
L'inserimento a pieno titolo dei docenti precari inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti verrà effettuato nei confronti di coloro che produrranno le domande entro il 30 giugno prossimo.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati ai decreti ministeriali che regolano le situazioni in cui si trovano gli aventi diritto.
 

Titoli dei corsi abilitanti

Si tratta, in particolare del decreto ministeriale n. 23 del 24 febbraio 2006, che riguarda gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 2 della legge 143/2004. Corsi ai quali avevano titolo ad accedere coloro che erano in grado di vantare 360 giorni di insegnamento, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004. Sempre che abbiano conseguito o conseguano il titolo non oltre il 30 giugno prossimo (articolo 2 del decreto ministeriale 23/2006).
 

Lauree e specializzazioni

Il termine del 30 giugno vale anche per i docenti precari che, invece, hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) o il diploma di didattica della musica presso i conservatori di musica. Questi docenti, però, per ottenere lo scioglimento della riserva devono utilizzare il modulo di domanda allegato al decreto 35/2006. Il diritto può essere fatto valere a patto che il titolo sia stato conseguito entro il 31 ottobre 2005, data corrispondente al termine dell'anno accademico. Tale termine, però, è stato differito alla sessione straordinaria, per consentire lo scioglimento della riserva anche per i precari che hanno conseguito il titolo successivamente, a causa dei ritardi degli atenei e dei conservatori (si veda la nota 26 aprile 2006, prot. 546).
 

Punteggi

Gli aspiranti docenti che faranno valere il diritto allo scioglimento della riserva saranno inseriti a pieno titolo nelle graduatorie permanenti. E potranno concorrere, nella prossima tornata di assunzioni, sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi di supplenza.
L'inserimento nelle permanenti comporterà anche il diritto a essere inclusi nella prima fascia delle graduatorie di istituto. Il punteggio sarà assegnato aggiungendo solo quello spettante per l'abilitazione. Coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione presso le Ssis avranno titolo anche al super bonus di 24 punti. Fermo restando l'alternatività tra il punteggio di servizio rispetto al bonus. In ogni caso, non sarà permesso l'aggiornamento del punteggio per titoli diversi da quelli relativi alle abilitazioni necessarie allo scioglimento della riserva. Le graduatorie, infatti, sono di durata biennale e, quest'anno, non saranno aggiornate. I precari che faranno valere il titolo di sostegno saranno inseriti nei relativi elenchi con il punteggio già acquisito l'anno scorso, in sede di inclusione o aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Graduatorie d'istituto

• Integrazione delle sedi
Entro il prossimo 5 giugno gli aspiranti docenti che lo riterranno opportuno potranno integrare l'elenco delle scuole precedentemente richieste per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto. Il massimo delle sedi richiedibili è di 30 scuole, con il limite di dieci circoli didattici. Chi non abbia già richiesto le 30 scuole, dunque, potrà farlo utilizzando il modello 3A, allegato alla circolare. L'istanza va presentata al centro servizi amministrativi.
Lo stesso modello può essere utilizzato anche da coloro che, attualmente, non risultano inclusi in alcuna graduatoria. L'inclusione nelle graduatorie dove non si era già presenti comporterà l'inserimento in coda agli scaglioni di riferimento, con il punteggio spettante. In buona sostanza, in calce a ognuna delle fasce delle graduatorie di istituto sarà costituita una sorta di sottofascia, nella quale saranno inclusi i nuovi inserimenti. Le sottofasce saranno utilizzate solo a seguito dell'esaurimento della fascia di riferimento.

• Cambio di tre sedi
Coloro che hanno già indicato 30 sedi, a suo tempo, potranno cambiare fino a tre scuole.
La modifica potrà essere richiesta utilizzando il modello 3B allegato alla circolare. Limitatamente alle tre scuole richieste, l'inserimento nelle relative graduatorie avverrà in coda allo scaglione di riferimento. La domanda va presentata al centro servizi amministrativi entro il 5 giugno prossimo.

• Cambio di provincia
Il 5 giugno prossimo è anche il termine per presentare la domanda per il cambio di provincia. Gli interessati, dunque, potranno richiedere 30 nuove sedi ubicate in una provincia diversa da quella richiesta per l'anno in corso, utilizzando il modello 3C allegato alla circolare. L'istanza va presentata al centro servizi amministrativi. Analogamente agli altri casi previsti dalla normativa il cambio di provincia comporterà l'inserimento in coda nello scaglione di riferimento delle graduatorie delle nuove scuole.

 

Priorità nella scelta della sede

A partire dalle prossime assunzioni la priorità nella scelta della sede sarà attribuita anche agli handicappati gravi e a chi li assiste in via esclusiva. Fermo restando il regime di tutele già in vigore. Il beneficio va richiesto utilizzando il modello A, allegato alla circolare, corredato della certificazione medica e delle eventuali dichiarazioni personali. Le istanze vanno presentate al centro servizi amministrativi entro il 30 giugno.

 

Precedenza invalidi per più di 2/3

Il ministero dell'istruzione ha ribadito il diritto di priorità nella scelta della sede in favore dei portatori di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3 (articolo 21 della legge 104/92).
I titolari di questo diritto, dunque, continueranno a scegliere per primi la sede di destinazione, sia ai fini delle immissioni in ruolo, sia in sede di attribuzione degli incarichi di supplenza. Sempre, però, che risultino utilmente collocati in graduatoria. Per esempio, se vi sono dieci posti da assegnare e il titolare del beneficio è collocato alla decima posizione della graduatoria, avrà titolo a scegliere per primo. Se, invece, risulterà collocato all'11esima posizione, non avrà titolo all'assegnazione dell'incarico. La situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10/8/50, n. 648, riconosciute dovranno essere documentate con la certificazione medica rilasciata dalla Asl oppure con copia autenticata. La documentazione dovrà essere allegata al modello A, debitamente compilato.

 

Precedenza handicappati gravi

A partire da quest'anno, un'analoga precedenza sarà attribuita anche ai portatori di handicap grave.
Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione rilasciata dalla Asl, dalla quale dovrà risultare lo stato di gravità dell'handicap. Il certificato potrà essere prodotto anche in copia autenticata. La documentazione dovrà essere allegata al modello A, debitamente compilato.

• Precedenza assistenti disabili
Un'altra novità di quest'anno è costituita dall'estensione del diritto di priorità nella scelta della sede anche a coloro che assistono un disabile grave in via esclusiva. L'amministrazione scolastica, dunque, ha deciso di recepire anche l'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Peraltro già applicato ai fini della mobilità del personale di ruolo. Anche in questo caso bisognerà allegare al modello A la documentazione medica del disabile da assistere (genitore, congiunge, figlio oppure fratello o sorella, se i genitori non esistono o sono disabili). Nella certificazione dovrà risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente. A ciò andranno aggiunte le eventuali dichiarazioni di altri parenti prossimi con i motivi che impediscono loro di assumere in solido l'onere dell'assistenza.