Via all'assalto dei supplenti. Potranno partecipare anche i nuovi laureati da ItaliaOggi del 16/5/2006
I docenti precari, che intendono modificare le
sedi scolastiche per le graduatorie d'istituto, hanno tempo fino al 5
giugno per presentare le domande ai centri servizi amministrativi. Per
chiedere lo scioglimento della riserva e l'inserimento a pieno titolo
nelle graduatorie permanenti, invece, il termine è stato fissato al 30
giugno prossimo. Lo ha reso noto il ministero dell'istruzione, con una
circolare emanata il 9 maggio scorso (n. 40, prot. 582). Il
dispositivo (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì
scorso) ribadisce la possibilità di far valere il diritto di
precedenza nella scelta della sede per gli invalidi civili cui sia
stato riconosciuto un grado di invalidità superiore a 2/3 (articolo 21
legge 104/92). Ed estende questo beneficio anche ai portatori di
handicap grave (articolo 33, comma 6, legge 104/92) e ai soggetti che
li assistono in via esclusiva (articolo 33, comma 5, legge 104/92,
come regolato dall'articolo 7 comma 1 del contratto sulla mobilità).
Coloro che intendono far valere il diritto di priorità nella scelta
della sede dovranno presentare le domande entro il 30 giugno. La
domanda va corredata con la certificazione medica e, per gli
assistenti in via esclusiva, con una dichiarazione personale e con le
eventuali dichiarazioni di altri parenti, recanti le motivazioni
oggettive che impediscono agli stessi di assumere in solido l'onere
dell'assistenza. I moduli per presentare le istanze sono allegati alla
circolare ministeriale. Per le autocertificazioni la circolare rimanda
all'articolo 9 del contratto sulla mobilità di quest'anno,
sottoscritto il 21 dicembre 2005. I moduli per l'inserimento a pieno
titolo, a seguito dello scioglimento della riserva, sono, invece,
quelli allegati ai relativi decreti. Titoli dei corsi abilitanti
Si tratta, in particolare del decreto
ministeriale n. 23 del 24 febbraio 2006, che riguarda gli aspiranti
docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza
ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 2 della legge 143/2004.
Corsi ai quali avevano titolo ad accedere coloro che erano in grado di
vantare 360 giorni di insegnamento, nel periodo compreso tra il 1°
settembre 1999 e il 6 giugno 2004. Sempre che abbiano conseguito o
conseguano il titolo non oltre il 30 giugno prossimo (articolo 2 del
decreto ministeriale 23/2006). Lauree e specializzazioni
Il termine del 30 giugno vale anche per i
docenti precari che, invece, hanno conseguito la laurea in scienze
della formazione primaria o il diploma di abilitazione
all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno presso le Scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) o il diploma di
didattica della musica presso i conservatori di musica. Questi
docenti, però, per ottenere lo scioglimento della riserva devono
utilizzare il modulo di domanda allegato al decreto 35/2006. Il
diritto può essere fatto valere a patto che il titolo sia stato
conseguito entro il 31 ottobre 2005, data corrispondente al termine
dell'anno accademico. Tale termine, però, è stato differito alla
sessione straordinaria, per consentire lo scioglimento della riserva
anche per i precari che hanno conseguito il titolo successivamente, a
causa dei ritardi degli atenei e dei conservatori (si veda la nota 26
aprile 2006, prot. 546). Punteggi
Gli aspiranti docenti che faranno valere il
diritto allo scioglimento della riserva saranno inseriti a pieno
titolo nelle graduatorie permanenti. E potranno concorrere, nella
prossima tornata di assunzioni, sia per le immissioni in ruolo sia per
gli incarichi di supplenza.
• Integrazione delle sedi Priorità nella scelta della sede
A partire dalle prossime assunzioni la priorità
nella scelta della sede sarà attribuita anche agli handicappati gravi
e a chi li assiste in via esclusiva. Fermo restando il regime di
tutele già in vigore. Il beneficio va richiesto utilizzando il modello
A, allegato alla circolare, corredato della certificazione medica e
delle eventuali dichiarazioni personali. Le istanze vanno presentate
al centro servizi amministrativi entro il 30 giugno. Precedenza invalidi per più di 2/3
Il ministero dell'istruzione ha ribadito il
diritto di priorità nella scelta della sede in favore dei portatori di
handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3 (articolo 21 della
legge 104/92). Precedenza handicappati gravi
A partire da quest'anno, un'analoga precedenza
sarà attribuita anche ai portatori di handicap grave. |