Docenti in fibrillazione per le liste da cui saranno fatte le immissioni in ruolo. La carica dei 20 mila prof. La nomina sul sostegno esclude il posto comune da ItaliaOggi dell'11/7/2006
Docenti precari in fibrillazione in vista delle immissioni in ruolo. L'individuazione degli aventi diritto alla proposta di assunzione a tempo indeterminato, infatti, sta avvenendo proprio in questi giorni. Si tratta di operazioni che vedono impegnati gli uffici scolastici, che stanno compilando i relativi elenchi, applicando le procedure previste nell'allegato A, del decreto ministeriale 50, del 30 giugno scorso (reperibile sul sito: www.istruzione.it). Una volta terminati questi adempimenti, si passerà alle convocazioni e alle assunzioni vere e proprie, 20 mila per il prossimo settembre. Ecco gli adempimenti in dettaglio.
Contingenti La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal ministero. Ed è stata comunicata, tramite il sistema informativo, agli uffici scolastici periferici. Idem per la distribuzione tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, che è stata comunicata tramite la rete intranet. Tale ripartizione reca anche il numero massimo di assunzioni effettuabili.
Tempistica Le nuove assunzioni saranno effettuate solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Vale a dire, dopo la disposizione dei provvedimenti di mobilità annuale, che vengono effettuati nei confronti dei docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio, che chiedono di cambiare sede, e dei docenti che chiedono semplicemente di avvicinarsi alla famiglia.
tra concorso e permanente Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti previste dalla legge 124/1999. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie. Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi (articolo 1, comma 4, della legge n. 124/99).
Recuperi Se il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulterà dispari, l'unità eccedente sarà assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
Se c'è una sola immissione Facciamo un esempio. Se nella graduatoria di A019 (discipline giuridiche ed economiche) è prevista una sola assunzione, questa sarà assegnata a un docente tratto dalla graduatoria che la volta precedente aveva ottenuto una immissione in meno. Ciò vuol dire che, se l'anno precedente era stata disposta una sola immissione in ruolo tratta dalla graduatoria del concorso ordinario, quest'anno, l'immissione in ruolo dovrà essere effettuata traendo l'avente titolo dalla graduatoria permanente.
più immissioni La stessa cosa vale anche se il numero delle immissioni in ruolo è piuttosto elevato. Fermo restando che le operazioni inizieranno sempre scorrendo la graduatoria del concorso ordinario e, successivamente, si passerà alla permanente. Salvo compensazioni. Facciamo un altro esempio. Assumiamo che la volta precedente vi sia stato un numero dispari di assunzioni e l'immissione in ruolo eccedente (dispari) sia stata conferita dalla graduatoria dell'ordinario. Quest'anno, invece, nella stessa classe di concorso sono previste 4 immissioni. Ebbene, prima di tutto bisognerà pareggiare il conto con la graduatoria permanente, assegnando un'immissione alla stessa graduatoria. Dopo di che bisognerà suddividere le 3 immissioni rimaste tra l'ordinario e la permanente. Ciò comporterà l'assegnazione di un'immissione per graduatoria. Quanto all'immissione eccedente, essa sarà assegnata alla permanente, in quanto penalizzata l'anno prima. In buona sostanza, dunque, al termine delle operazioni, saranno state disposte 3 immissioni dalla permanente e una sola dall'ordinario. Per le eventuali immissioni successive avrà valore lo stesso principio. E dunque, si compenserà la penalizzazione sull'ordinario e si assegnerà l'eventuale eccedenza sempre all'ordinario, in quanto graduatoria penalizzata la volta precedente. E così via, fino a quando non si pareggerà il conto. Nel qual caso si ricomincerà sempre dall'ordinario.
Graduatorie regionali Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgeranno in un'apposita conferenza di servizio. Che sarà indetta dal direttore dell'ufficio scolastico regionale e sarà costituita dai dirigenti dei centri servizi amministrativi interessati.
Educazione tecnica I posti disponibili per le assunzioni in ruolo in educazione tecnica, classe di concorso A033, saranno ripartiti al 50% tra le graduatorie dei concorsi ordinari del 1990 e la graduatoria permanente. Ciò perché la graduatoria nazionale di cui alla legge 426/88 è finalmente esaurita.
Riserve Per la definizione delle quote di riserva, l'amministrazione ha richiamato le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella circolare 248 del 7 novembre 2000 e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di stato. E dunque, le riserve scatteranno per fasce, sempre che la relativa quota non risultati satura. In ogni caso, i posti assegnati ai riservisti non potranno eccedere il 50% delle disponibilità.
Ripartizione sostegno Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi saranno inclusi i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari (articolo 4 del decreto 26 aprile 1993 n. 132) secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all'interno di ciascuna area andrà effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.
Obbligo del sostegno Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati indetti per effetto del decreto 21/05 sarà obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.
Elenco unico Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti (su base provinciale) e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 (su base regionale) considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, sarà formulato un unico elenco graduato compilato a cura dei direttori regionali, in cui saranno collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con i decreti 31/3/1999 e 1/4/1999.
Elenchi aggiuntivi In merito all'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno (articolo 3-bis della legge n. 143/04) l'amministrazione ha richiamato le istruzioni impartite con la nota prot. 756 del 12 giugno 2006, con l'avvertenza che in tali elenchi possono essere inseriti anche i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno a seguito della partecipazione ai corsi speciali indetti con il decreto 21 del 9 febbraio 2005, ovvero nei moduli aggiuntivi del corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Vincolo quinquennale e rinunce Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. L'accettazione o la rinuncia nell'ambito di un medesimo anno scolastico di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentiranno, però, di conseguire nello stesso anno scolastico la nomina in ruolo su posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.
Surroghe e compensazioni Sui posti che si renderanno disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato del personale già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe di concorso, i competenti uffici provvederanno a effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza e nell'ambito della provincia, fatta eccezione nel caso in cui nel ruolo di provenienza esista esubero provinciale. Anche per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria permanente.
Strumento musicale Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A, strumento musicale nella scuola media, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità saranno proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia). Fermo restando l'obbligo dei recuperi dei posti che l'anno precedente non erano stati assegnati per effetto dell'esaurimento delle graduatorie. Sempre che vi sia disponibilità.
Decorrenza contratti Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 luglio 2006 comporteranno l'assunzione in servizio dal 1° settembre 2006, purché conferite entro il 31 agosto 2006. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2006/2007 e assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo.
Part-time e scuole speciali Sarà possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time. Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito potrà essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie permanenti, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art. 7, comma 6 del decreto dirigenziale 31/3/2005). Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, potrà essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l'Opera nazionale Montessori.
Priorità nell'assegnazione della sede La sede provvisoria sarà assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 (disabili e chi li assiste). La precedenza sarà riconosciuta alle condizioni previste dell'art. 7 del contratto del 21/12/2005, relativo alla mobilità del personale di ruolo (esclusività del rapporto di assistenza). |