Il ministero dell'istruzione si blinda
per evitare di corrispondere le indennità.
di Franco Bastianini,
ItaliaOggi dell'8/6/2006
Dopo un silenzio lungo 12 anni si torna a
parlare dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 settembre 1993.
Ne riparla il ministero dell'istruzione, per dire alle direzioni
scolastiche regionali di resistere alle richieste di pagamento. Una
difesa che pare essere, tra l'altro, in linea con le difficoltà
finanziarie nei conti pubblici denunciate dal ministro dell'economia,
Tommaso Padoa Schioppa, e dallo stesso ministro dell'istruzione, Beppe
Fioroni, per lo specifico del dicastero di viale Trastevere.
L'accordo del 1993 al punto 2, n. 3, disponeva, infatti, che ´dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
del contratto ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il
contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire
dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle
piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della
retribuzione'. Ai pubblici dipendenti l'indennità, stabilita con il
protocollo d'intesa sottoscritto dall'Aran e dalle organizzazioni
sindacali il 20 aprile 1994, è stata erogata per la prima volta nel
1994. Da allora non solo non è stata più corrisposta ma non se ne è
più sentito parlare.
Un silenzio che, relativamente al comparto scuola, è stato rotto nei
giorni scorsi da una nota, avente per oggetto appunto l'indennità di
vacanza contrattuale, trasmessa agli uffici scolastici regionali della
direzione generale per il personale della scuola del ministero
dell'istruzione. La nota ministeriale trae lo spunto da una sentenza
del giudice del lavoro del tribunale di Livorno, depositata il 27
luglio 2005 e notificata il 24 gennaio 2006, favorevole ad alcuni
docenti che avevano chiesto la corresponsione, a decorrere dal 1°
aprile 2000, dell'indennità di vacanza contrattuale in considerazione
della circostanza che il contratto del comparto scuola, valido per il
biennio economico 2000-2001, non era stato ancora rinnovato e che la
piattaforma contrattuale era stata depositata tre mesi prima della
scadenza del precedente contratto.
Nel ricordare che avverso tale sentenza l'Avvocatura distrettuale
dello stato di Firenze aveva provveduto a depositare ricorso in
appello, il direttore generale Giuseppe Cosentino ha trasmesso agli
Uffici scolastici regionali il testo del ricorso e ciò al fine, come
si legge nella nota, di addurre elementi utili di difesa
dell'amministrazione nel corso di tentativi obbligatori di
conciliazione e nei giudizi di primo grado. La raccomandazione-invito
del ministero a opporsi alle pretese del personale della scuola più
che alle situazioni pregresse sembra essere finalizzata a respingere
le richieste che in tal senso dovessero essere presentate essendo
l'ultimo contratto scaduto il 31 dicembre 2005 e non ancora rinnovato.
Ad avviso dell'Avvocatura dello stato di Firenze, condiviso dal
ministero, perché l'indennità di vacanza contrattuale possa essere
corrisposta debbono sussistere due presupposti: un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza dell'ultimo
contratto e l'indicazione dell'onere a carico del bilancio dello stato
inserita con apposita norma in Finanziaria; seguita da apposita intesa
fra Aran e sindacati. E visto che i primi due presupposti non
sussistono, non ci sarebbero le condizioni per corrispondere
l'indennità.
È una tesi che i sindacati contestano almeno sul primo fronte. L'onere
a carico del bilancio dello stato potrebbe infatti benissimo essere
considerato quello indicato nel comma 183 dell'articolo 1 della legge
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che per il
biennio 2006-2007 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale dei pubblici dipendenti sono
quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e
in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il secondo
presupposto, il protocollo d'intesa, sarebbe in tal caso
conseguenziale. Così operando, la ratio dell'indennità de qua, che è
quella di coprire il periodo di vacanza con un'erogazione provvisoria
finalizzata al parziale ristoro del pregiudizio derivante dal mancato
rinnovo contrattuale, da riassorbire con gli aumenti contrattuali
stabiliti all'atto del rinnovo contrattuale, verrebbe rispettata.