L’insegnante non è tenuto all’uso del badge. Il preside non può imporre di «passare» il cartellino. di Simona Gatti, da Il Sole 24 Ore del 5/6/2006.
Illegittimo obbligare i docenti scolastici a strisciare il badge. La sezione lavoro della Cassazione, sentenza n. 11025 del 2006, dà ragione a un professore di un istituto tecnico commerciale per geometri che si oppone all’indicazione del preside di marcare, sia in entrata sia in uscita, l’orario di servizio utilizzando il cartellino magnetico. Il caso. Il semplice rifiuto di un ordine diventa una vicenda giudiziaria quando, in seguito alla decisione di non passare il cartellino, il provveditore agli studi sanziona l’insegnante con una censura e lui impugna l’atto disciplinare davanti al giudice del lavoro chiedendone l’annullamento. La sua richiesta viene rigettata e il ricorso arriva alla Suprema corte. Al giudice del lavoro il ricorrente ha ricordato che l’uso del cartellino magnetico è un tipo di controllo sull’orario dei docenti irragionevole dal momento che nelle scuole, da sempre, sono utilizzati altri strumenti, quali il registro di classe e il giornale del professore. Ma quando la sua richiesta non viene accolta, in secondo grado censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che anche l’attività d’insegnamento nelle scuole, oltre quelle di natura tecnica e ausiliaria, è soggetta all’accertamento mediante controllo di tipo automatico e obiettivo. I precedenti. La giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa più volte hanno ribadito il principio secondo il quale per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa, legale o contrattuale. Ad esempio, secondo la Cassazione (sentenze 3298/1994 e 9113/1991) il fatto che una Usl obblighi i suoi medici specialisti ambulatoriali a timbrare il cartellino, oppure, che gli addetti al servizio legale dell’Enel siano costretti a strisciare il badge, sono adempimenti legittimi, perché previsti dai rispettivi contratti di lavoro. Nel settore scolastico le cose cambiano. Il contratto collettivo per la scuola, infatti, impone al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) di rispettare le formalità indicate per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è riferito ai docenti. In questo caso, il provveditorato, che peraltro dopo il primo grado si è disinteressato della causa, non ha mai menzionato la fonte contrattuale della disposizione indirizzata dal preside ai professori e perciò l’imposizione di timbrare il cartellino è illegittima. |