La funzione strumentale

si assegna con voto palese.

ItaliaOggi del 24/1/2006

 

Per designare i docenti cui assegnare l'incarico di funzione strumentale alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, il collegio dei docenti non può votare a scrutinio segreto.
È quanto si evince da un parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio di stato (4605/2002 del 30 giugno 2004) recepito in un decreto del presidente della repubblica emesso il 25 ottobre 2005. Il provvedimento è stato notificato al Centro servizi amministrativi di Cosenza il 16 gennaio scorso. Ed è stato emanato in accoglimento di un ricorso straordinario al presidente della repubblica, che prevede, infatti, l'acquisizione di un parere del Consiglio di stato.

 

IL PRESIDENTE AL POSTO DEL TAR

Si tratta di un rimedio alternativo all'esperimento dell'azione giudiziale davanti al Tar, che può essere utilizzato anche senza il patrocinio di un avvocato. La procedura prevede l'acquisizione di un parere del Consiglio di stato, dal quale l'amministrazione può discostarsi solo a seguito di una motivata delibera del consiglio dei ministri. Dopo di che la decisione viene formalizzata tramite un decreto del presidente della repubblica. Infine, il decreto viene trasmesso all'amministrazione centrale, che lo notifica all'amministrazione periferica per le determinazioni del caso.

 

TEMPI LUNGHI PER LA PROCEDURA

Insomma, una procedura molto complessa che presuppone tempi molto lunghi. Basti pensare che il caso prospettato nel ricorso si riferisce ad eventi che si sono svolti nel 2001. Resta il fatto, però, che il ricorso straordinario al presidente della repubblica è generalmente meno costoso, specie se esperito senza il patrocinio di un avvocato. E, a differenza del ricorso al Tar, consente di ottenere direttamente una pronuncia del Consiglio di stato. Fatto questo, che, seguendo la procedura giurisidizionale, si può verificare solo in secondo grado.

 

IL FATTO

La questione riguardava un docente di scuola media, che aveva svolto l'incarico di funzione obiettivo (oggi si direbbe: funzione strumentale) per due anni di seguito fino all'anno scolastico 2000/2001. Nell'anno scolastico successivo, però, nonostante il collegio avesse deliberato una serie di criteri cui attenersi per designare il docente da destinare all'incarico, la designazione avveniva a scrutinio segreto. E da tale scrutinio risultava eletto un docente diverso dal ricorrente. Di qui la presentazione del ricorso, che terminava con l'accoglimento e l'annullamento della delibera del collegio dei docenti.

 

IL PRINCIPIO

Secondo il Consiglio di stato, infatti, lo scrutinio segreto è una tecnica di designazione ´non coerente con le esigenze di trasparenza interna di una procedura amministrativa'. Il collegio, infatti, avrebbe dovuto motivare in modo adeguato le scelte che intendeva operare, sulla base di un confronto comparativo dei curricula degli aspiranti. E dunque, la tecnica dello scrutinio segreto avrebbe potuto essere adottata solo se, dopo motivata a trasparente valutazione dei curricula degli aspiranti, il collegio avesse isolato due o più candidati che presentassero una posizione esattamente identica.

Anche in questo caso, però, secondo il collegio: ´Meglio sarebbe stato procedere con uno scrutinio palese, che avrebbe comunque dato a ogni membro del collegio la possibilità di esprimersi in modo trasparente assumendosi le relative responsabilità'. In buona sostanza, dunque, il Consiglio di stato ha riaffermato il principio secondo il quale le deliberazioni degli organi collegiali dell'amministrazione, in quanto atti amministrativi, sono soggetti al cosiddetto obbligo di motivazione. E, in assenza di tale motivazione, il provvedimento è da annullare.