La Consulta tutela i precari.

ItaliaOggi del 17/1/2006

 

In caso di decesso di un dipendente civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il dipendente della scuola, l'indennitā di fine rapporto va devoluta, in assenza del coniuge, dei figli minorenni o dei parenti di secondo grado a carico del dipendente, agli eredi secondo le regole successorie.

Lo hanno sostenuto i giudici della Corte costituzionale dichiarando, con la sentenza n. 458 del 14-23 dicembre 2005, la illegittimitā costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, del decreto del 1947, n. 207, contenente le disposizioni per il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello stato. La censura riguarda la parte in cui non prevede che l'indennitā di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti indicati nel comma 9, appunto il coniuge, i figli minorenni e i parenti a carico fino al secondo grado, possa essere devoluta secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. Con la sentenza i giudici della Consulta hanno, pertanto, ribadito la validitā di due principi che devono trovare applicazione anche nei confronti del personale civile non di ruolo delle amministrazioni statali. Il primo č che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore a titolo di indennitā di fine rapporto hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennitā debbano ritenersi giā entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte. Corollario di tale principio, si legge nella sentenza, č che le stesse indennitā, in mancanza dei soggetti legittimati indicati dal citato comma 9, debbano devolversi agli eredi secondo le regole successorie. Il secondo č che la distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo ha progressivamente perduto di importanza. Si deve ritenere ormai pacifico, sostengono infatti i giudici, che anche per l'impiego non di ruolo, disciplinato in modo organico dal decreto legislativo n. 207/1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, vada riconosciuto lo stesso trattamento dei dipendenti pubblici di ruolo.