Indennizzo più corposo seppur solo

La p.a. non pagherà più

le spese sanitarie fatte dal lavoratore.

ItaliaOggi del 10/1/2006

 

Nuovi criteri per l'equo indennizzo. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ossia la Finanziaria 2006) rivaluta, ma senza effetto retroattivo, la misura dell'equo indennizzo da corrispondere al dipendente pubblico, ivi compreso il personale della scuola, per la perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio e ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tab. A e B allegate al decreto del presidente della repubblica n. 30 dicembre 1981, n. 834. I commi 210 e 211 dell'articolo unico della predetta legge dispongono infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2006, per la determinazione dell'equo indennizzo si dovrà considerare l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le voci retributive aventi carattere fisso e continuativo, anziché lo stipendio tabellare iniziale.

 

A chi si applica

Tale disposizione non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che abbiano presentato domanda di equo indennizzo antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006. Per questi ultimi dipendenti continueranno, infatti, ad avere vigore le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 secondo le quali per la determinazione dell'equo indennizzo si deve considerare, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale con esclusione di eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per il riconoscimento di anzianità.

 

Gli effetti delle modifiche

La modifica che maggiormente inciderà sulla determinazione della misura dell'equo indennizzo è quella relativa alla natura dello stipendio che dovrà essere presa in considerazione. Non sarà più lo stipendio tabellare iniziale che oltretutto non includeva l'indennità integrativa speciale, ma quello tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda che comprende anche l'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio per effetto di quanto dispone l'articolo 76 del contratto collettivo del comparto scuola del 24 luglio 2003.

 

Lo stipendio che conta

Per stipendio tabellare in godimento si intende quello percepito dal dipendente scolastico in rapporto all'anzianità di servizio (posizioni stipendiali di cui alla tab. B allegata al Ccnl del 2005) Una modifica che, come dimostrano gli esempi riportati nei quadri 2 e 3, comporterà un aumento della misura rispetto alla precedente normativa. Un aumento che, per le menomazioni ascritte alle prime tre o quattro categorie della Tab. A, potrà essere nell'ordine di qualche migliaia di euro. Un equo indennizzo più pesante, anche se solo di qualche centinaia di euro, potrà essere corrisposto per le menomazioni ascrivibili all'unica categoria prevista dalla tab. B.

 

Beneficio concesso non a titolo gratuito

L'aumento della misura dell'equo indennizzo non è stato, tuttavia, concesso a titolo gratuito. C'è, infatti, un prezzo da pagare che, in alcuni casi particolari, potrebbe risultare superiore al beneficio stesso. Il comma 8 dell'articolo 68 del dpr 10 gennaio 1957 n. 3 stabiliva che per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, erano a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

 

Le altre spese senza copertura

Il comma 219 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 ha sostituito il predetto comma 8 con il seguente: ´Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato'. Delle altre spese da mettere a carico dell'amministrazione indicate nel comma 8 non c'è quindi più alcuna traccia. Una disposizione che comporterà una riduzione di spesa per le casse dello stato e che servirà a bilanciare in parte, come argomentato nella relazione tecnica allegata alla Finanziaria e messa a punto dalla Ragioneria generale dello stato, guidata da Vittorio Grilli, le maggiori uscite per gli indennizzi.