Mobilità, decreto legge p.a. riduce le sedi.

ItaliaOggi del 24/1/2006

 

Tensione tra i docenti di ruolo e tra quelli neoimmessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 che in questi giorni stanno presentando le domande di trasferimento con effetto dall'anno scolastico 2006/2007, domande la cui scadenza è fissata per il prossimo 3 febbraio.

La tensione tra i docenti di ruolo anziani e una parte dei neoimmessi in ruolo nasce dal timore di una contrazione delle sedi chieste per il trasferimento. Tra un'altra parte dei neoimmessi in ruolo a causa dell'incertezza sulla possibilità di usufruire, nelle operazioni di mobilità aventi effetto dall'anno scolastico 2006/2007, di una disposizione inserita, non senza sorprese, nel decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, contenente misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

 

Le disposizioni in vigore in materia di trasferimento

Il comma 3 dell'articolo 399 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Dispone tale ultimo articolo che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con menomazioni ascritte alle categorie prima, secondo e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Tale soggetto ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

 

Le modifiche in materia di trasferimento apportate dal decreto legge n. 4/2006

Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 dispone il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 4/2006 dopo le parole: "Non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: "e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge".

La nuova disposizione esclude pertanto dal divieto di trasferimento previsto dal comma 3 dell'articolo 399 del decreto n. 297/1994 anche il docente genitore o familiare che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, un'esclusione non prevista dal contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2006/2007, sottoscritto il 21 dicembre 2005.

 

La decorrenza

Il primo interrogativo che gli interessati si pongono è se la nuova disposizione trovi applicazione già nelle operazioni di mobilità in corso aventi effetto dal prossimo 1° settembre.

Trattandosi di una norma introdotta seppure successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto, ma nel corso delle operazioni propedeutiche alla mobilità (non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle domande di trasferimento), la risposta all'interrogativo dovrebbe, secondo alcuni, essere affermativa.

In tal caso l'amministrazione scolastica sarebbe costretta a prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domanda in modo da consentirne la presentazione anche a coloro ai quali non era consentito stante il disposto del citato comma 3 dell'articolo 399. Ma se così fosse, i timori e le preoccupazioni di molti docenti, come sintetizzati in premessa, sarebbero fondati.