Giurisprudenza: Chi perde ore per la riforma resta. Niente trasferimento d'ufficio per il prof di ruolo coinvolto ItaliaOggi del 3/1/2006
Il docente che perde ore per la riforma resta a disposizione. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Pescara, con una pronuncia che porta la data del 15 dicembre scorso.
IL FATTO Il caso riguardava un docente di scuola media che, per effetto dell'applicazione della riforma Moratti, che prevede la riduzione del numero delle ore di lezione, aveva perso alcune ore di insegnamento. E il centro servizi amministrativi di Pescara, anziché applicare la disciplina transitoria, che dispone l'assegnazione del docente in attività correlate al piano dell'offerta formativa, gli aveva assegnato uno spezzone di completamento in un'altra scuola. In buona sostanza, era stato effettuato un vero e proprio trasferimento d'ufficio, per effetto del quale l'interessato aveva mantenuto ciò che rimaneva della sua cattedra nella sede di titolarità e aveva assunto anche la titolarità di un'ulteriore spezzone presso un'altra sede scolastica. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale ex articolo 700 del codice di procedura civile e il relativo accoglimento della domanda.
LA DECISIONE Il giudice monocratico ha argomentato il provvedimento citando l'articolo 14 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Il dispositivo, infatti, nel dettare disposizioni di carattere transitorio per consentire il passaggio graduale al nuovo ordinamento, stabilisce che l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado viene confermato secondo i criteri fissati nel dpr 14 maggio 1982, n. 782. Dunque, secondo le regole pre riforma. E in più prevede l'ipotesi del docente interessato da una diminuzione dell'orario di cattedra in conseguenza della riforma, disponendone l'utilizzazione nelle attività facoltative e opzionali da organizzarsi nell'ambito del piano dell'offerta formativa. Fin qui le norme di legge.
Che cosa dice il contratto Quanto alla normativa contrattuale, il giudice ha ricordato che per il completamento dell'orario di cattedra, per i docenti che subiscano contrazioni di ore per effetto della riforma, è previsto che debba avvenire con ore appartenenti alla stessa disciplina, disponibili nell'organico dell'istituzione scolastica oppure con il completamento a domanda con ore di altra classe di concorso, per la quale l'interessato risulti in possesso della relativa abilitazione. Oppure, ancora, con l'utilizzazione in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo di effettuare eventuali supplenze. Insomma, la normativa non prevede la possibilità di completare con ore disponibili presso altre scuole. Di qui l'esistenza del cosiddetto fumus boni iuris, ovvero del ragionevole convincimento che vi fossero fondati elementi giuridici a sostegno della domanda.
Più sedi dilatano l'orario Quanto al periculum in mora, ovvero all'incombenza del danno grave e irreparabile (altro elemento necessario per l'accoglimento delle istanze cautelari) il giudice ha affermato che esso sussiste perché l'interessato avrebbe dovuto prestare servizio in due sedi differenti al posto di una. E ciò ´oltre a incidere negativamente sulle attività diverse dall'insegnamento in senso tecnico (incontri con le famiglie, scrutini ecc.) non di rado', si legge nel provvedimento, ´rende necessari nell'ambito della stessa giornata spostamenti dall'una all'altra sede, costringendo il docente a ritmi accelerati, che non possono non generare tensione, e determinando una dilatazione di fatto dell'orario lavorativo'.
In buona sostanza, dunque, la cattedra orario
esterna determina una prestazione più onerosa in termini di
intensificazione e della maggiore durata nel tempo della stessa. Anche
se a ciò non corrisponde un aumento della retribuzione. |