Riscatti, congedi ora cumulabili.
Dietrofront dell'Inpdap sulle chance di
riscattare
ItaliaOggi del
24/1/2006
Importanti precisazioni dell'istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica sulla
possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi di congedo
parentale (assenza facoltativa dal lavoro post partum o comunque
congedi parentali non coperti da contribuzione, collocati
temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro) e corso legale di
laurea.
Con la circolare n. 31/2005, l'istituto di previdenza comunicava che
la facoltà di riscatto del congedo parentale (a eccesione delle
assenze per gravidanza e puerperio) al di fuori del rapporto di lavoro
e quella di riscatto del corso legale di laurea erano azionabili solo
in via alternativa, nel senso che l'esercizio dell'uno esclude la
possibilità di avvalersi dell'altro. Con la nota informativa n. 4 del
16 gennaio 2006, l'Inpdap ha parzialmente rivisto la questione del
principio di alternatività e quindi di non cumulabilità.
L'istituto di previdenza ha, infatti, precisato che, sulla base della
lettera dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.
503/1992, la non cumulabilità deve intendersi riferita esclusivamente
nei soli confronti dei diplomi di laurea rilasciati sia secondo il
vecchio che il nuovo ordinamento didattico universitario e non anche
alle altre tipologie di titoli di studio, sempreché riscattabili
secondo i rispettivi ordinamenti delle casse pensionistiche, diversi
dal diploma di laurea. Rientrano tra questi titoli il diploma
universitario, quello di specializzazione o di perfezionamento
post-laurea, il dottorato di ricerca e il titolo e gli attestati della
formazione professionale, tutti temporalmente collocati al di fuori
del rapporto di lavoro e comunque non coperti da contribuzione. Ne
consegue che non sussiste alcuna incompatibilità tra il riscatto dei
periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro post
partum con il riscatto delle varie tipologie di titoli di studio
diversi dalla laurea.
Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda il riconoscimento di
una contribuzione figurativa per i periodi di astensione obbligatoria
per gravidanza e puerperio collocati temporalmente fuori dal rapporto
di lavoro: non sussiste problema di incompatibilità con alcuno dei
predetti titoli di studio, ivi compreso il diploma di laurea. Tali
periodi continuano a essere valutabili a domanda ma a condizione che
il richiedente possa fare valere all'atto della domanda il requisito
contributivo minimo di 5 anni.