Supplenze prof a rischio contenzioso. I maggiori ricorsi in caso di sovrapposizione con le vacanze. ItaliaOggi del 3/1/2006
Supplenze del personale assente: problema spinoso per le scuole a causa dei complessi adempimenti che le sostituzioni determinano e delle contestazioni, anche con seguito di contenzioso giudiziario che ne possono scaturire. Il problema si acuisce all'avvicinarsi delle sospensioni temporanee dell'attività didattica, allorché la durata della supplenza (contesa) può estendersi, sia pure a precise condizioni, oltre il periodo di vacanza e, comunque, comportare la corresponsione della retribuzione in tale periodo. La problematicità delle supplenze brevi (di durata inferiore all'intero anno scolastico o che non si protraggono fino alla fine dell'attività didattica) è data anzitutto dalla necessità di stabilire se la durata (iniziale) dell'assenza del dipendente da sostituire consenta o meno l'attivazione di una supplenza. Superato questo primo ostacolo si pone l'esigenza di garantire i diritti degli aspiranti con il puntuale scorrimento delle graduatorie e l'accertamento della disponibilità dell'avente titolo alla supplenza in ragione della posizione nella graduatoria, e ove privo, al momento, di altra occupazione. L'individuazione dell'avente titolo disponibile è dunque un'operazione delicata da svolgersi con estrema attenzione per la necessità di rispettare i diritti degli aspiranti (sanciti appunto dalla graduatoria) e di evitare le occasioni di contenzioso che, nell'eventualità di soccombenza, determinano l'obbligo di risarcimento del danno in favore dell'aspirante avente diritto, al quale non sia stata conferita la supplenza e, al tempo stesso, al pagamento delle spese processuali sostenute. In sostanza, l'onere nella consultazione delle graduatorie o nell'accertamento della disponibilità dell'avente diritto o nell'acquisizione di idonea prova documentativa circa il rifiuto opposto all'accettazione della supplenza può far raddoppiare la spesa della supplenza. Sotto il profilo del risarcimento del danno per la supplenza spettante e non conferita (o non attribuita all'aspirante avente diritto e disponibile) la spesa che l'amministrazione sostiene può più che raddoppiare rispetto all'onere normale. Capita, peraltro, che candidati residenti in luoghi distanti da quello in cui deve essere effettuata la supplenza, in ipotesi di errore con riguardo al procedimento di attribuzione, rivendichino il diritto solo dopo la conclusione del periodo di supplenza, allo scopo di conseguire, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione non percepita e anche il punteggio attribuibile in relazione al servizio non prestato per effetto della mancata nomina. Il tutto si svolge nell'ambito di un procedimento che ha una prima fase non contenziosa, per via del tentativo obbligatorio di conciliazione, e una seconda fase dinanzi al giudice con il rituale processo del lavoro.
Vizi procedurali Si deve considerare che l'irregolarità (il vizio) del procedimento di individuazione dell'aspirante che, in relazione alla posizione nella graduatoria, aveva il diritto alla supplenza non può risolversi in danno del soggetto al quale la supplenza (per errore dell'amministrazione) è stata conferita mediante sottoscrizione di un regolare contratto. Quest'ultimo ha in buona fede sottoscritto il contratto e non può subire il pregiudizio della risoluzione, determinata da un fatto (errore o negligenza dell'amministrazione) al quale non ha dato causa. Nell'ipotesi della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, anticipata rispetto al termine contrattualmente fissato per vizio della procedura di individuazione (supplenza non spettante), il dipendente che ha subito il pregiudizio ha diritto al risarcimento del danno. L'errore nell'individuazione dei soggetti aventi titolo a supplenza ha dunque degli effetti molto onerosi. Gli errori (anche per semplice disattenzione) nel procedimento di attivazione delle supplenze, dati i diversi e numerosi adempimenti, sono tutt'altro che difficili e tanto meno rari.
L'ABUSO DI UFFICIO In qualche caso, a proposito di conferimento di supplenza, è stata avanzata anche l'accusa dell'abuso di ufficio per un non puntuale rispetto della graduatoria, determinato dalla presunta finalità di avvantaggiare altri (in particolare, un prossimo congiunto). Ai fini dell'integrazione del reato di "abuso di ufficio" la legge postula la violazione della legge o di un regolamento nello svolgimento delle funzioni. Il giudice (ci stiamo riferendo, in particolare, alla Corte di appello di Roma) ha ritenuto, tuttavia, che l'ordinanza relativa alle supplenze o similari decreti ministeriali non abbia la natura di regolamento. Ha natura di regolamento il provvedimento a contenuto normativo di carattere generale, adottato previo parere del Consiglio di stato e sottoposto (come atto di governo) alla registrazione della Corte dei conti. |