Nuovi collegi di revisori negli istituti. Ma ci sono buchi nella verifica dei costi dei contratti integrativi ItaliaOggi del 24/1/2006
Ricostituzione dei collegi dei revisori dei conti delle scuole con coda polemica. Dopo la cessazione dell'incarico triennale conferito ai singoli componenti, e nell'imminenza dei nuovi incarichi, scoppia la querelle sulla natura e sull'incidenza delle competenze attribuite all'organo di controllo. In particolare quella relativa alla verifica della compatibilità finanziaria del contratto integrativo di istituto. È avvenuto in diverse scuole che, per la ritardata definizione del contratto di istituto e l'intervenuta scadenza dell'incarico conferito ai singoli revisori, non sia stato formulato nel corso del passato anno scolastico il parere di compatibilità finanziaria e non siano stati erogati i compensi riconosciuti al personale per attività aggiuntive o per intensificazione di lavoro. Ciò ha determinato le proteste del personale, attuate in qualche caso anche con iniziative di carattere stragiudiziale. Docenti e personale Ata hanno sollecitato (o diffidato) il pagamento delle somme loro spettanti in relazione alle attività aggiuntive svolte e determinate con riguardo alla ripartizione del fondo di istituto e ai criteri per la retribuzione degli incarichi specifici, stabiliti con il contratto di istituto. Il personale, in sostanza, ha rivendicato i diritti derivanti dal medesimo contratto, sottolineando che la definizione degli accordi poneva l'obbligo dell'esecuzione immediata.
Le competenze del collegio dei revisori Al collegio dei revisori spetta il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'istituzione scolastica. Tale controllo riguarda l'accertamento della regolare impostazione del programma annuale (delle attività) e delle eventuali variazioni; la coerenza dell'impegno delle risorse con gli obiettivi individuati; le verifiche di cassa e di regolarità delle scritture; l'esame (per la formulazione di parere al consiglio di istituto che deve approvarlo) del conto consuntivo e della rendicontazione della gestione finanziaria; infine, anche la verifica della compatibilità finanziaria sul contratto integrativo di istituto. Tutti i contratti collettivi di lavoro di secondo livello (integrativi) stipulati in sede centrale o locale e anche quelli definiti dalle scuole, devono essere corredati dalla relazione tecnico finanziaria e, quindi, sottoposti a certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto nazionale (o del bilancio). La relazione tecnico-finanziaria a corredo del contratto di istituto (che riguarda gli aspetti contabili) deve essere predisposta dall'ufficio amministrativo della singola scuola, mentre la certificazione di compatibilità (sotto forma di parere) viene formulata dal collegio dei revisori. La normativa, tuttavia, non fissa un termine entro il quale questa operazione di valutazione contabile (compatibilità finanziaria) debba essere compiuta. Non è peraltro chiarito dalla normativa se il controllo dei revisori sulla contrattazione di istituto abbia carattere preventivo rispetto alla definizione (firma) del contratto, ovvero successivo, nel senso che intervenga dopo la conclusione dell'accordo.
L'orientamento dell'amministrazione Per evitare le controversie che possono derivare nei casi di ritardo dell'esecuzione del contratto di istituto, indotto dalla necessità di attendere la formulazione del parere di congruità, alcune direzioni generali (in particolare quelle del Piemonte) hanno invitato le scuole a scindere la fase conclusiva del contratto in due momenti. Le parti (il dirigente scolastico da un lato, la Rsu e i rappresentanti delle sezioni provinciali dei sindacati rappresentativi e firmatari del contratto), raggiunto l'accordo, siglano una preintesa. Su tale preintesa il direttore dei servizi generali e amministrativi redige la relazione tecnico finanziaria ai fini della sottoposizione della contrattazione al collegio dei revisori per la certificazione della compatibilità finanziaria. Ottenuta la certificazione, le parti sottoscrivono in via definitiva la contrattazione, che deve essere affissa all'albo della scuola e trasmessa all'Aran. Poiché gli effetti del contratto decorrono dalla firma di esso (e non dalla sigla apposta sulla bozza), non possono fino a tale momento sorgere diritti o contestazioni per rivendicazioni dell'immediata esecuzione o per il soddisfacimento di pagamenti.
Osservazioni e posizioni sindacali Le indicazioni formulate dalle direzioni generali riproducono, in sostanza, l'iter previsto per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro. La soluzione suggerita per il contratto di istituto (sigla dell'ipotesi di accordo e firma definitiva del contratto dopo la formulazione del parere di congruità da parte del collegio dei revisori) non tiene conto di due particolari aspetti del problema. Il controllo dei revisori, in via generale con riguardo alle diverse materie, ha carattere successivo e non già preventivo. L'autonomia dell'istituzione scolastica non consente (come peraltro rilevato anche da parte sindacale) firme, anche se surrettizie, di autorizzazione circa lo svolgimento dell'attività propria. Infine, ma non per ultimo, si deve tener conto che l'equilibrio raggiunto tra le parti (a volte con non poche difficoltà) per la definizione del contratto, potrebbe essere compromesso dalla riapertura forzosa delle trattative per un contratto ancora non concluso in via definitiva, ma solo siglato in bozza. |