Carriera a tempo di record.

Per la ricostruzione del servizio parola alle scuole

ItaliaOggi del 17/1/2006

 

Ricostruzioni di carriera a tempo di record con il decentramento. Con l'attribuzione alle istituzioni scolastiche dell'autonomia sono le scuole che devono occuparsi della gestione dello stato giuridico del personale. E ciò abbrevierà notevolmente i tempi per la definizione dei procedimenti. La nuova disciplina è stata introdotta dall'articolo 14 del decreto del presidente della repubblica n. 275/99. E a quasi sette anni di distanza dall'entrata in vigore delle nuove norme l'amministrazione scolastica ha provveduto a formare il personale di segreteria e a dotare gli uffici di nuovi supporti informatici per l'evasione delle pratiche.


Le funzioni per la ricostruzione

Il 9 gennaio scorso, infatti, il ministero dell'istruzione, dopo avere terminato gli interventi di formazione, ha emanato una nota (disponibile sulla rete intranet del ministero) con la quale ha informato gli uffici periferici della disponibilità di nuove funzioni per gestire le pratiche di riconoscimento dei servizi e dei benefici per la progressione di carriera. L'amministrazione centrale ha ricordato agli uffici periferici che le segreterie delle scuole sono già abilitate all'apertura di pratiche per i dipendenti in servizio. Ma la definizione delle pratiche dovrà avvenire dopo l'emanazione di un provvedimento definitivo, che potrà essere formato solo dopo l'approvazione della ragioneria provinciale dello stato. Dopo di che la pratica non potrà più essere modificata da alcun ufficio, ma solo ristampata.


Il provvedimento alla scuola di arrivo

Qualora taluni procedimenti non dovessero essere stati portati a compimento durante la permanenza nella scuola del dipendente interessato, la scuola di nuova titolarità potrà terminare l'opera, avendo cura di sostituire il codice della scuola nell'intestazione della pratica. Nel caso in cui la scuola titolare del procedimento dovesse essere soppressa o accorpata e, dunque, munita di un nuovo codice, la nuova istituzione scolastica potrà definire i procedimenti dopo aver sostituito il codice della scuola nell'intestazione delle pratiche.


Neoassunti

I neoassunti a tempo indeterminato, dunque, otterranno i provvedimenti di ricostruzione subito dopo la conferma in ruolo. E ciò avverrà con un provvedimento del dirigente scolastico. A differenza di quanto accadeva nel precedente ordinamento, allorquando la scuola si limitava a disporre un inquadramento provvisorio e poi l'ufficio scolastico provvedeva alla formazione del provvedimento definitivo.


I ritardi restano

Un sistema caratterizzato da tempi cosmici e disservizi di proporzioni imponenti che, nei casi limite, ha determinato ritardi nella formazione dei relativi provvedimenti fino alle soglie della pensione dei diretti interessati. Si tratta, peraltro, di un problema tutt'altro che risolto. Tanto più che nella maggior parte dei centri servizi amministrativi vi sono arretrati di 15-20 anni.


Il termine è di 480 giorni

Un dato allarmante, che diventa ancora più inquietante se si pensa che la legge fissa in 480 giorni il tempo massimo entro il quale vanno definite le pratiche di ricostruzione di carriera (si veda il decreto ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995). Nel frattempo, i diretti interessati percepiscono stipendi il cui importo è inferiore a quanto avrebbero diritto. Salvo poi ottenere il dovuto a distanza di tanti anni, all'atto del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo.


Quanto vale il preruolo

Il servizio preruolo, peraltro, viene riconosciuto per intero limitatamente a quattro anni ai fini giuridici ed economici. Il servizio eccedente i quattro anni, invece, viene valutato ai fini giuridici nell'ordine di 2/3 e ai fini economici per 1/3. Per i docenti la valutazione del servizio vale a prescindere dal numero di ore di insegnamento prestate settimanalmente. Fermo restando che l'anno scolastico viene valutato per intero solo se risponde alla durata prescritta dalla legge all'epoca in cui il servizio è stato prestato. E dunque, le frazioni di durata inferiore non vengono valutate.


Per un anno 180 giorni

Dall'anno scolastico 1974/1975 l'anno scolastico viene valutato per intero se il periodo di servizio è pari ad almeno 180 giorni oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (si veda l'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99).