Carriera a tempo di record.
Per la ricostruzione del servizio parola alle
scuole
ItaliaOggi del
17/1/2006
Ricostruzioni di carriera a tempo di record con
il decentramento. Con l'attribuzione alle istituzioni scolastiche
dell'autonomia sono le scuole che devono occuparsi della gestione
dello stato giuridico del personale. E ciò abbrevierà notevolmente i
tempi per la definizione dei procedimenti. La nuova disciplina è stata
introdotta dall'articolo 14 del decreto del presidente della
repubblica n. 275/99. E a quasi sette anni di distanza dall'entrata in
vigore delle nuove norme l'amministrazione scolastica ha provveduto a
formare il personale di segreteria e a dotare gli uffici di nuovi
supporti informatici per l'evasione delle pratiche.
Le funzioni per la ricostruzione
Il 9 gennaio scorso, infatti, il ministero dell'istruzione, dopo avere
terminato gli interventi di formazione, ha emanato una nota
(disponibile sulla rete intranet del ministero) con la quale ha
informato gli uffici periferici della disponibilità di nuove funzioni
per gestire le pratiche di riconoscimento dei servizi e dei benefici
per la progressione di carriera. L'amministrazione centrale ha
ricordato agli uffici periferici che le segreterie delle scuole sono
già abilitate all'apertura di pratiche per i dipendenti in servizio.
Ma la definizione delle pratiche dovrà avvenire dopo l'emanazione di
un provvedimento definitivo, che potrà essere formato solo dopo
l'approvazione della ragioneria provinciale dello stato. Dopo di che
la pratica non potrà più essere modificata da alcun ufficio, ma solo
ristampata.
Il provvedimento alla scuola di arrivo
Qualora taluni procedimenti non dovessero essere stati portati a
compimento durante la permanenza nella scuola del dipendente
interessato, la scuola di nuova titolarità potrà terminare l'opera,
avendo cura di sostituire il codice della scuola nell'intestazione
della pratica. Nel caso in cui la scuola titolare del procedimento
dovesse essere soppressa o accorpata e, dunque, munita di un nuovo
codice, la nuova istituzione scolastica potrà definire i procedimenti
dopo aver sostituito il codice della scuola nell'intestazione delle
pratiche.
Neoassunti
I neoassunti a tempo indeterminato, dunque, otterranno i provvedimenti
di ricostruzione subito dopo la conferma in ruolo. E ciò avverrà con
un provvedimento del dirigente scolastico. A differenza di quanto
accadeva nel precedente ordinamento, allorquando la scuola si limitava
a disporre un inquadramento provvisorio e poi l'ufficio scolastico
provvedeva alla formazione del provvedimento definitivo.
I
ritardi restano
Un sistema caratterizzato da tempi cosmici e disservizi di proporzioni
imponenti che, nei casi limite, ha determinato ritardi nella
formazione dei relativi provvedimenti fino alle soglie della pensione
dei diretti interessati. Si tratta, peraltro, di un problema tutt'altro
che risolto. Tanto più che nella maggior parte dei centri servizi
amministrativi vi sono arretrati di 15-20 anni.
Il termine è di 480 giorni
Un dato allarmante, che diventa ancora più inquietante se si pensa che
la legge fissa in 480 giorni il tempo massimo entro il quale vanno
definite le pratiche di ricostruzione di carriera (si veda il decreto
ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995). Nel frattempo, i diretti
interessati percepiscono stipendi il cui importo è inferiore a quanto
avrebbero diritto. Salvo poi ottenere il dovuto a distanza di tanti
anni, all'atto del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata
prima dell'immissione in ruolo.
Quanto vale il preruolo
Il servizio preruolo, peraltro, viene riconosciuto per intero
limitatamente a quattro anni ai fini giuridici ed economici. Il
servizio eccedente i quattro anni, invece, viene valutato ai fini
giuridici nell'ordine di 2/3 e ai fini economici per 1/3. Per i
docenti la valutazione del servizio vale a prescindere dal numero di
ore di insegnamento prestate settimanalmente. Fermo restando che
l'anno scolastico viene valutato per intero solo se risponde alla
durata prescritta dalla legge all'epoca in cui il servizio è stato
prestato. E dunque, le frazioni di durata inferiore non vengono
valutate.
Per un anno 180 giorni
Dall'anno scolastico 1974/1975 l'anno scolastico viene valutato per
intero se il periodo di servizio è pari ad almeno 180 giorni oppure se
è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale (si veda l'articolo 11, comma 14,
della legge n. 124/99).