Atti del Miur conoscibili. Non basta la presunzione. Una sentenza del Consiglio di Stato apre uno spiraglio nei rapporti con la p.a. ItaliaOggi del 3/1/2006
Gli atti del ministero devono essere portati a conoscenza del personale scolastico. Dall'esame di una recentissima decisione della sezione VI del Consiglio di stato sembra potersi ricavare un principio molto importante per il mondo della scuola: decreti e ordinanze ministeriali relative al personale scolastico che non richiedano la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le circolari contenenti le relative disposizioni applicative debbono, perché possano espletarne gli effetti, essere formalmente portate a conoscenza del personale della scuola. Tra i provvedimenti emanati nelle scorse settimane quelli che, in particolare, debbono essere portati direttamente a conoscenza del personale sono sia l'annuale decreto del ministro dell'istruzione con il quale sono stati stabiliti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio e collocamento a riposo per compimento del 40esimo anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il 65esimo anno di età e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione sia la circolare con la quale il ministero dell'istruzione ha trasmesso alle istituzioni scolastiche periferiche il decreto. L'onere di informare il personale scolastico ricade sul dirigente scolastico che deve provvedervi nelle forme e con le modalità più idonee perché l'esistenza dei provvedimenti ministeriali possa essere effettivamente conosciuta dal personale in servizio nell'istituzione scolastica. La mancata formale comunicazione dei suddetti atti amministrativi da parte del dirigente scolastico potrebbe comportare una sua chiamata in giudizio, come si intuisce, seppure indirettamente, dalla decisione dei giudici del Consiglio di stato citata in premessa.
Oggetto della controversia decisa dai giudici amministrativi
Un docente aveva presentato il 16 giugno 2004
una domanda di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio dopo
il compimento del 65esimo anno di età previsto dall'articolo 16 del
decreto legislativo n. 503/1992. La sua domanda veniva respinta dal
dirigente scolastico con la motivazione che l'istanza era stata
presentata dopo il termine di scadenza stabilito per il 10 gennaio
2004 dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2003, termine che il
dirigente scolastico aveva comunicato verbalmente in occasione della
riunione del collegio dei docenti tenutasi il 10 novembre 2003
unitamente alle innovazioni introdotte dal decreto stesso. Ricevuto il
diniego, il docente aveva chiesto, ai sensi della legge n. 241/1990,
di accedere agli atti oggetto della comunicazione allo scopo di
verificare, in particolare, la data ufficiale di trasmissione agli
uffici scolastici periferici del decreto ministeriale. Il docente
aveva fatto presente che, qualora fosse risultato che tale data era
successiva a quella in cui si era tenuta la riunione, non avrebbe
potuto essere stata ufficialmente informata del contenuto del decreto
e di non essere, conseguentemente, incorsa nella decadenza dal termine
per l'ulteriore trattenimento in servizio. Di fronte al rifiuto
apposto dal dirigente, il docente aveva presentato ricorso al Tar. Il
Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso sostenendo che il
rifiuto dell'accesso agli atti trovava giustificazione nella
circostanza che l'istante non poteva trarre dalla loro utilizzazione
alcuna utilità. Avverso la sentenza del Tar il docente aveva proposto
appello al Consiglio di stato, che ha accolto il ricorso non solo
ritenendo illegittimo il negato accesso agli atti ma anche che la
conoscenza dell'effettiva data in cui il decreto ministeriale era
ufficialmente pervenuto alla scuola poteva essere utile al ricorrente
per dimostrare l'impossibilità di conoscere il decreto. |